La sentenza del giudice trevigiano tocca il tema dell'azione sociale di responsabilità promossa da una s.r.l., chiarendo che essa è consentita, sebbene la norma novellata non la preveda espressamente (ma preveda solo l'azione da parte dei soci). Chiarisce, inoltre, che nel procedimento diretto a far valere la responsabilità sociale dell’amministratore di s.r.l., la società, se convenuta in giudizio, è litisconsorte necessaria.
Nota redazionale alla sentenza Trib. Treviso, 16 gennaio 2006
Stefano A. Cerrato
2006-01-01
Abstract
La sentenza del giudice trevigiano tocca il tema dell'azione sociale di responsabilità promossa da una s.r.l., chiarendo che essa è consentita, sebbene la norma novellata non la preveda espressamente (ma preveda solo l'azione da parte dei soci). Chiarisce, inoltre, che nel procedimento diretto a far valere la responsabilità sociale dell’amministratore di s.r.l., la società, se convenuta in giudizio, è litisconsorte necessaria.File in questo prodotto:
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051 CERRATO Nota redazionale Trib TV 160106 Giur it 2006 1878 s.pdf
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