Il principio secondo cui sussiste la competenza del giudice del lavoro per le cause relative all’inadempimento di un patto di non concorrenza stipulato da un agente con l’impresa mandante, anche quando il patto, pur stipulato dopo la cessazione del rapporto di agenzia, sia funzionalmente collegato con tale rapporto, non è applicabile con riferimento al patto concluso da soggetto cumulante le posizioni di titolare di una rilevante quota azionaria, e di collaboratore del gruppo di maggioranza, di componente del consiglio di amministrazione e di agente della società stessa, in coincidenza temporale con la cessazione di ognuna di dette relazioni con la società, qualora dal tenore letterale e dalla portata oggettiva del patto si evinca che esso si riferisce alla posizione complessivamente rivestita dal soggetto rispetto alla società e alla globale attività della medesima, mentre la rilevanza del pregresso rapporto di agenzia sia esclusa anche dalla stipulazione, quanto al medesimo, di una transazione generale novativa, determinante al radicale sostituzione dell’originario rapporto con quello derivante dal contratto di transazione (art. 1230 e 1976 c.c.); ed è sicuramente esclusa, al fine di radicare la competenza del giudice del lavoro, la pregressa posizione di componente del consiglio di amministrazione, qualora non sussista la prova della effettiva configurabilità, in relazione alla stessa, di un rapporto di collaborazione rilevante ai sensi dell’art. 409 c.p.c., in base all’effettivo svolgimento di un’attività retribuita e continuativa di gestione o amministrazione della società (nella specie, nelle premesse del patto di non concorrenza si era fatto riferimento alle dimissioni da consigliere di amministrazione e alla cessione della quota azionaria, e il promittente si era impegnato ad astenersi dallo svolgimento di attività concorrenziale non solo dal punto di vista commerciale, ma con riferimento a qualsiasi attività, autonoma o subordinata, nei settori della produzione, assemblamento e commercializzazione dei macchinari oggetto dell’attività di impresa, e aveva assunto obblighi di riservatezza riguardanti anche il rispetto della proprietà industriale e la non rivelazione di segreti e notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa.
Brevi note in tema di patto di non concorrenza e rito applicabile
Stefano A. Cerrato
2001-01-01
Abstract
Il principio secondo cui sussiste la competenza del giudice del lavoro per le cause relative all’inadempimento di un patto di non concorrenza stipulato da un agente con l’impresa mandante, anche quando il patto, pur stipulato dopo la cessazione del rapporto di agenzia, sia funzionalmente collegato con tale rapporto, non è applicabile con riferimento al patto concluso da soggetto cumulante le posizioni di titolare di una rilevante quota azionaria, e di collaboratore del gruppo di maggioranza, di componente del consiglio di amministrazione e di agente della società stessa, in coincidenza temporale con la cessazione di ognuna di dette relazioni con la società, qualora dal tenore letterale e dalla portata oggettiva del patto si evinca che esso si riferisce alla posizione complessivamente rivestita dal soggetto rispetto alla società e alla globale attività della medesima, mentre la rilevanza del pregresso rapporto di agenzia sia esclusa anche dalla stipulazione, quanto al medesimo, di una transazione generale novativa, determinante al radicale sostituzione dell’originario rapporto con quello derivante dal contratto di transazione (art. 1230 e 1976 c.c.); ed è sicuramente esclusa, al fine di radicare la competenza del giudice del lavoro, la pregressa posizione di componente del consiglio di amministrazione, qualora non sussista la prova della effettiva configurabilità, in relazione alla stessa, di un rapporto di collaborazione rilevante ai sensi dell’art. 409 c.p.c., in base all’effettivo svolgimento di un’attività retribuita e continuativa di gestione o amministrazione della società (nella specie, nelle premesse del patto di non concorrenza si era fatto riferimento alle dimissioni da consigliere di amministrazione e alla cessione della quota azionaria, e il promittente si era impegnato ad astenersi dallo svolgimento di attività concorrenziale non solo dal punto di vista commerciale, ma con riferimento a qualsiasi attività, autonoma o subordinata, nei settori della produzione, assemblamento e commercializzazione dei macchinari oggetto dell’attività di impresa, e aveva assunto obblighi di riservatezza riguardanti anche il rispetto della proprietà industriale e la non rivelazione di segreti e notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa.File | Dimensione | Formato | |
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