L'a. descrive si soffermerà descrive gli interventi sul d.lgs. n. 5 del 2003, contenuti nel Capo I, artt. da 1 a 6, del d.lgs. 28 dicembre 2004 n. 310, entrato in vigore il 14 gennaio 2005, con cui il legislatore ha apportato “Integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario ed al testo unico in materia bancaria e creditizia”. # Secondo l'a., essi possono dividersi in tre gruppi. # Gli interventi meramente correttivi di errori formali (art. 1, che opera una precisazione in ordine alla decorrenza del termine per la costituzione del convenuto nei processi con pluralità di parti; art. 3, prima parte, che chiarisce alcune ambiguità circa la decorrenza del termine per la notificazione dell’istanza di fissazione dell’udienza; art. 6, in tema di correzione di un refuso nell’indicazione della normativa sulla costituzione di organismi di conciliazione presso le camere di commercio). # Gli interventi relativi all’attuazione del contraddittorio e alla disciplina del processo nei confronti di più parti (art. 2, sull’assegnazione da parte del giudice relatore di un termine per repliche successive alla fase dello scambio delle “ulteriori repliche”, nonché sul termine per lo scambio di queste ultime nel processo con pluralità di parti; art. 3, seconda parte, relativo alla perdita di efficacia dell’istanza di fissazione dell’udienza nel processo con pluralità di parti). # Gli interventi relativi alla cosiddetta ficta confessio (art. 4, che introduce il principio secondo cui i fatti non specificamente contestati prima della notificazione dell'istanza di fissazione d'udienza si debbono ritenere pacifici). # L'opinione dell'a. è che si tratti di interventi che deludono le aspettative di chi attendeva novità più incisive. # SOMMARIO: PARTE I. NOTE INTRODUTTIVE – 1.1. I d.lgs. n. 5 e n. 6 del 2003: emanazione, vacatio legis, avvisi di rettifica, entrata in vigore. – 1.2. Il d.lgs. n. 37 del 2004 come primo intervento di coordinamento e modifica. – 1.3. Il d.lgs. n. 310 del 2004 come ulteriore intervento di modifica: correzione di errori formali, tutela del contraddittorio e disciplina del processo multiparti, ficta confessio. – 1.4. (Segue): ... filosofia minimalista dell’intervento e questioni rimaste irrisolte. – PARTE II. ESAME DEL D.LGS. N. 310 DEL 2004 – 2.1. Modifiche all’art. 5, d.lgs. n. 5 del 2003: il termine per la costituzione del convenuto. – 2.2. Modifiche all'art. 7, d.lgs. n. 5 del 2003: l’assegnazione da parte del giudice relatore di un termine per repliche necessarie all’attuazione del contraddittorio e successive alla fase dello scambio delle “ulteriori repliche”. – 2.3. (Segue): ... il termine per lo scambio delle “ulteriori repliche” nel processo con pluralità di parti. – 2.4. Modifiche all'art. 8, d.lgs. n. 5 del 2003: la decorrenza dei termini per la notificazione dell’istanza di fissazione dell’udienza. – 2.5. (Segue): ... la perdita di efficacia dell’istanza di fissazione dell’udienza nel processo con pluralità di parti. – 2.6. Modifiche all'art. 10, d.lgs. n. 5 del 2003: l’effetto di ficta confessio sui fatti non specificamente contestati determinato dalla notificazione dell'istanza di fissazione d'udienza. – 2.7. Modifiche all'art. 17, d.lgs. n. 5 del 2003: notificazioni e comunicazioni nel processo con pluralità di parti. – 2.8. Modifiche all’art. 38, d.lgs. n. 5 del 2003: organismi di conciliazione.

Travagli legislativi in cerca di un definitivo assetto del nuovo processo societario

DALMOTTO, Eugenio
2005-01-01

Abstract

L'a. descrive si soffermerà descrive gli interventi sul d.lgs. n. 5 del 2003, contenuti nel Capo I, artt. da 1 a 6, del d.lgs. 28 dicembre 2004 n. 310, entrato in vigore il 14 gennaio 2005, con cui il legislatore ha apportato “Integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario ed al testo unico in materia bancaria e creditizia”. # Secondo l'a., essi possono dividersi in tre gruppi. # Gli interventi meramente correttivi di errori formali (art. 1, che opera una precisazione in ordine alla decorrenza del termine per la costituzione del convenuto nei processi con pluralità di parti; art. 3, prima parte, che chiarisce alcune ambiguità circa la decorrenza del termine per la notificazione dell’istanza di fissazione dell’udienza; art. 6, in tema di correzione di un refuso nell’indicazione della normativa sulla costituzione di organismi di conciliazione presso le camere di commercio). # Gli interventi relativi all’attuazione del contraddittorio e alla disciplina del processo nei confronti di più parti (art. 2, sull’assegnazione da parte del giudice relatore di un termine per repliche successive alla fase dello scambio delle “ulteriori repliche”, nonché sul termine per lo scambio di queste ultime nel processo con pluralità di parti; art. 3, seconda parte, relativo alla perdita di efficacia dell’istanza di fissazione dell’udienza nel processo con pluralità di parti). # Gli interventi relativi alla cosiddetta ficta confessio (art. 4, che introduce il principio secondo cui i fatti non specificamente contestati prima della notificazione dell'istanza di fissazione d'udienza si debbono ritenere pacifici). # L'opinione dell'a. è che si tratti di interventi che deludono le aspettative di chi attendeva novità più incisive. # SOMMARIO: PARTE I. NOTE INTRODUTTIVE – 1.1. I d.lgs. n. 5 e n. 6 del 2003: emanazione, vacatio legis, avvisi di rettifica, entrata in vigore. – 1.2. Il d.lgs. n. 37 del 2004 come primo intervento di coordinamento e modifica. – 1.3. Il d.lgs. n. 310 del 2004 come ulteriore intervento di modifica: correzione di errori formali, tutela del contraddittorio e disciplina del processo multiparti, ficta confessio. – 1.4. (Segue): ... filosofia minimalista dell’intervento e questioni rimaste irrisolte. – PARTE II. ESAME DEL D.LGS. N. 310 DEL 2004 – 2.1. Modifiche all’art. 5, d.lgs. n. 5 del 2003: il termine per la costituzione del convenuto. – 2.2. Modifiche all'art. 7, d.lgs. n. 5 del 2003: l’assegnazione da parte del giudice relatore di un termine per repliche necessarie all’attuazione del contraddittorio e successive alla fase dello scambio delle “ulteriori repliche”. – 2.3. (Segue): ... il termine per lo scambio delle “ulteriori repliche” nel processo con pluralità di parti. – 2.4. Modifiche all'art. 8, d.lgs. n. 5 del 2003: la decorrenza dei termini per la notificazione dell’istanza di fissazione dell’udienza. – 2.5. (Segue): ... la perdita di efficacia dell’istanza di fissazione dell’udienza nel processo con pluralità di parti. – 2.6. Modifiche all'art. 10, d.lgs. n. 5 del 2003: l’effetto di ficta confessio sui fatti non specificamente contestati determinato dalla notificazione dell'istanza di fissazione d'udienza. – 2.7. Modifiche all'art. 17, d.lgs. n. 5 del 2003: notificazioni e comunicazioni nel processo con pluralità di parti. – 2.8. Modifiche all’art. 38, d.lgs. n. 5 del 2003: organismi di conciliazione.
2005
-
12
2449
2454
Riforma del diritto societario, Nuovo processo societario, Integrazioni e correzioni, D.lgs. n. 5 del 2003, D.lgs. n. 310 del 2004.
Eugenio Dalmotto
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2318/4624
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