L’a. prende le mosse dalle pronunce in commento per esaminare il tema della competenza per territorio nell'ambito dei procedimenti camerali in materia societaria che, a seguito della recente riforma, si individua secondo il criterio di cui all'art. 25 D.Lgs. n. 5/2003 secondo cui l'istanza "si propone con ricorso da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo dove la società ha la sede legale". Dopo una breve premessa normativa, l’a. esamina le pronunce in commento aventi ad oggetto la presunta illegittimità costituzionale di tale norma, questione che poi la Corte costituzionale ha dichiarato infondata. Al termine di tale disamina l’a. rileva che sarebbe stato più opportuno prevedere una competenza alternativa, che contemplasse la facoltà di radicare il procedimento tanto nel luogo della sede legale quanto in quello della sede effettiva. [DoGi] SOMMARIO: 1. Originaria alternatività tra il foro della sede legale e il foro della sede effettiva. - 2. Problemi relativi al nuovo foro esclusivo della sede legale: prospettata incostituzionalità ... - 3. (Segue): affermata costituzionalità ... - 4. (Segue): probabile inopportunità.
La sede legale come criterio esclusivo di competenza per i procedimenti camerali societari: costituzionale ma inopportuna (nota a Corte cost., 10 maggio 2005, n. 194, e a Trib. Agrigento, 17 giugno 2004)
DALMOTTO, Eugenio
2005-01-01
Abstract
L’a. prende le mosse dalle pronunce in commento per esaminare il tema della competenza per territorio nell'ambito dei procedimenti camerali in materia societaria che, a seguito della recente riforma, si individua secondo il criterio di cui all'art. 25 D.Lgs. n. 5/2003 secondo cui l'istanza "si propone con ricorso da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo dove la società ha la sede legale". Dopo una breve premessa normativa, l’a. esamina le pronunce in commento aventi ad oggetto la presunta illegittimità costituzionale di tale norma, questione che poi la Corte costituzionale ha dichiarato infondata. Al termine di tale disamina l’a. rileva che sarebbe stato più opportuno prevedere una competenza alternativa, che contemplasse la facoltà di radicare il procedimento tanto nel luogo della sede legale quanto in quello della sede effettiva. [DoGi] SOMMARIO: 1. Originaria alternatività tra il foro della sede legale e il foro della sede effettiva. - 2. Problemi relativi al nuovo foro esclusivo della sede legale: prospettata incostituzionalità ... - 3. (Segue): affermata costituzionalità ... - 4. (Segue): probabile inopportunità.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.