La Corte costituzionale con la sentenza 18 marzo 2004, n. 98, intervenendo su sollecitazione della Suprema Corte, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 22 l. 24 novembre 1981, n. 689 nella parte in cui non consentiva che il ricorso in opposizione contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria potesse essere proposto a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato, in alternativa al deposito presso la cancelleria del giudice competente, con consegna "a mani" del cancelliere. L’a. esamina la citata pronuncia della Corte costituzionale, nonché la precedente sentenza n. 520 del 2002, affrontando specificamente la questione relativa al rispetto del termine di costituzione del ricorrente, il quale deve costituirsi a pena di inammissibilità del ricorso, entro trenta giorni da quando, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria, gli sia stata notificata ordinanza-ingiunzione di pagamento, o da quando, nel processo tributario, il ricorso alla commissione tributaria sia stato notificato, presentato o spedito all'autorità che ha applicato il tributo. In particolare, l’a. si interroga sul se la costituzione del ricorrente possa considerarsi compiuta al momento della spedizione del plico alla cancelleria del giudice competente. [DoGi] SOMMARIO: 1. La costituzione nel giudizio di opposizione al pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie. - 2. La costituzione nel giudizio tributario. - 3. La ratio delle pronunce sulla costituzione a mezzo posta. - 4. Il problema del rispetto del termine di costituzione.
Uso della posta per proporre ricorso nel procedimento di opposizione alle sanzioni amministrative pecuniarie e nel giudizio tributario (nota a Corte cost., 18 marzo 2004, n. 98; Cass., 1 aprile 2003, n. 4997; Corte cost., 6 dicembre 2002, n. 520)
DALMOTTO, Eugenio
2004-01-01
Abstract
La Corte costituzionale con la sentenza 18 marzo 2004, n. 98, intervenendo su sollecitazione della Suprema Corte, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 22 l. 24 novembre 1981, n. 689 nella parte in cui non consentiva che il ricorso in opposizione contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria potesse essere proposto a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato, in alternativa al deposito presso la cancelleria del giudice competente, con consegna "a mani" del cancelliere. L’a. esamina la citata pronuncia della Corte costituzionale, nonché la precedente sentenza n. 520 del 2002, affrontando specificamente la questione relativa al rispetto del termine di costituzione del ricorrente, il quale deve costituirsi a pena di inammissibilità del ricorso, entro trenta giorni da quando, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria, gli sia stata notificata ordinanza-ingiunzione di pagamento, o da quando, nel processo tributario, il ricorso alla commissione tributaria sia stato notificato, presentato o spedito all'autorità che ha applicato il tributo. In particolare, l’a. si interroga sul se la costituzione del ricorrente possa considerarsi compiuta al momento della spedizione del plico alla cancelleria del giudice competente. [DoGi] SOMMARIO: 1. La costituzione nel giudizio di opposizione al pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie. - 2. La costituzione nel giudizio tributario. - 3. La ratio delle pronunce sulla costituzione a mezzo posta. - 4. Il problema del rispetto del termine di costituzione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.



