L’a. ricostruisce la complicata vicenda processuale che, attraverso la successiva proposizione per due volte della stessa questione da parte della Corte di Cassazione, ha portato la Corte Costituzionale a dichiarare costituzionalmente illegittimi gli artt. 149 c.p.c. e 4, 3° comma, l. n. 890 del 1982, nella parte in cui prevedevano che la notificazione postale si perfeziona anche per il notificante alla data di ricezione della copia da parte del destinatario, anziché a quella, antecedente, di consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto da notificare. [DoGi] SOMMARIO: I. La doppia proposizione dell’incidente di costituzionalità. 1. Premessa. - 2. La prima rimessione alla Corte costituzionale... - 3. (Segue) ... e la sua inammissibilità perché il «diritto vivente» non può limitare l’attività interpretativa del giudice di nomofilachia. - 4. La verifica dell’inevitabilità dell’interpretazione «contra constitutionem» e la seconda rimessione. - II. Le alternative dinanzi alla seconda rimessione. 5. La necessità di correggere l’assetto costituzionale delle notifiche postali. - 6. L’impossibilità di una sentenza interpretativa di rigetto quando la rimessione provenga dal giudice di nomofilachia. - 7. L’impossibilità di una sentenza additiva che violi il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. - 8. La possibilità di una sentenza additiva nonostante la regola delle «rime obbligate». - III. Le conseguenze della pronuncia di illegittimità costituzionale. 9. Il contenuto della sentenza. - 10. I probabili ulteriori sviluppi sul piano costituzionale. - 11. Il problema dell’effetto retroattivo delle declaratorie di incostituzionalità.
La Corte manipola la norma sul perfezionamento della notifica postale: vecchie alternative nuovi problemi (nota a Corte cost., 26 novembre 2002, n. 477; Cass., 2 febbraio 2002, n. 1390; Corte cost., 27 luglio 2001, n. 322 e Cass., 19 maggio 2000, n. 453)
DALMOTTO, Eugenio
2003-01-01
Abstract
L’a. ricostruisce la complicata vicenda processuale che, attraverso la successiva proposizione per due volte della stessa questione da parte della Corte di Cassazione, ha portato la Corte Costituzionale a dichiarare costituzionalmente illegittimi gli artt. 149 c.p.c. e 4, 3° comma, l. n. 890 del 1982, nella parte in cui prevedevano che la notificazione postale si perfeziona anche per il notificante alla data di ricezione della copia da parte del destinatario, anziché a quella, antecedente, di consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto da notificare. [DoGi] SOMMARIO: I. La doppia proposizione dell’incidente di costituzionalità. 1. Premessa. - 2. La prima rimessione alla Corte costituzionale... - 3. (Segue) ... e la sua inammissibilità perché il «diritto vivente» non può limitare l’attività interpretativa del giudice di nomofilachia. - 4. La verifica dell’inevitabilità dell’interpretazione «contra constitutionem» e la seconda rimessione. - II. Le alternative dinanzi alla seconda rimessione. 5. La necessità di correggere l’assetto costituzionale delle notifiche postali. - 6. L’impossibilità di una sentenza interpretativa di rigetto quando la rimessione provenga dal giudice di nomofilachia. - 7. L’impossibilità di una sentenza additiva che violi il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. - 8. La possibilità di una sentenza additiva nonostante la regola delle «rime obbligate». - III. Le conseguenze della pronuncia di illegittimità costituzionale. 9. Il contenuto della sentenza. - 10. I probabili ulteriori sviluppi sul piano costituzionale. - 11. Il problema dell’effetto retroattivo delle declaratorie di incostituzionalità.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.



