Le sentenze in rassegna attengono alla problematica della costituzione tardiva dell'attore nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo. L’a. esamina specificamente l'ordinanza della Corte Costituzionale 239/2000 in epigrafe, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 645 comma 2, 647 e 165 comma 1 c.p.c., riguardo alla decorrenza del termine di costituzione in giudizio dell'opponente, dalla notificazione anziché dalla restituzione dell'originale notificato o da altro atto cui possa ricollegarsi la conoscenza dell'inizio del decorso del termine. Esaminati i dati normativi di riferimento, ripercorse le questioni sollevate dai giudici "a quibus", l’a. analizza la decisione della Corte Costituzionale, la quale ha negato la violazione di alcun parametro di costituzionalità. Secondo l’a., il dubbio di costituzionalità prospettato in dottrina e giurisprudenza doveva escludersi non solo per le ragioni addotte dalla Corte Costituzionale ma anche perché o ricorrendo alla notifica "a mani", o iscrivendo la causa a ruolo prima del ritorno dell'avviso di ricevimento, come consente l'ultimo comma dell'art. 5 l. 890/1982, o comunque invocando la rimessione in termini ai sensi dell'art. 184 bis o dell'art. 294 c.p.c., per il debitore, attore in opposizione a decreto ingiuntivo, è sempre possibile rispettare il termine di cinque giorni per iscrivere la causa di opposizione a ruolo depositando l'originale dell'atto di citazione. Non cambia nulla, sostiene l’a., se utilizzando la facoltà concessa dall'ultimo comma dell'art. 5 l. 890/1982, l'opponente che si attiva prima del ritorno dell'avviso di ricevimento iscrive la causa a ruolo in un momento anteriore alla data di effettiva notificazione del relativo atto di citazione. [DoGi]

Costituzionalità della tempistica per la costituzione dell’attore in opposizione a decreto ingiuntivo ed iscrizione a ruolo anteriore alla notificazione della citazione (nota a Cass., 15 marzo 2001, n. 3752; Trib. Messina, 8 maggio 2000; Cass., 26 gennaio 2000, n. 849; Corte cost., ord. 23 giugno 2000, n. 239)

DALMOTTO, Eugenio
2002-01-01

Abstract

Le sentenze in rassegna attengono alla problematica della costituzione tardiva dell'attore nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo. L’a. esamina specificamente l'ordinanza della Corte Costituzionale 239/2000 in epigrafe, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 645 comma 2, 647 e 165 comma 1 c.p.c., riguardo alla decorrenza del termine di costituzione in giudizio dell'opponente, dalla notificazione anziché dalla restituzione dell'originale notificato o da altro atto cui possa ricollegarsi la conoscenza dell'inizio del decorso del termine. Esaminati i dati normativi di riferimento, ripercorse le questioni sollevate dai giudici "a quibus", l’a. analizza la decisione della Corte Costituzionale, la quale ha negato la violazione di alcun parametro di costituzionalità. Secondo l’a., il dubbio di costituzionalità prospettato in dottrina e giurisprudenza doveva escludersi non solo per le ragioni addotte dalla Corte Costituzionale ma anche perché o ricorrendo alla notifica "a mani", o iscrivendo la causa a ruolo prima del ritorno dell'avviso di ricevimento, come consente l'ultimo comma dell'art. 5 l. 890/1982, o comunque invocando la rimessione in termini ai sensi dell'art. 184 bis o dell'art. 294 c.p.c., per il debitore, attore in opposizione a decreto ingiuntivo, è sempre possibile rispettare il termine di cinque giorni per iscrivere la causa di opposizione a ruolo depositando l'originale dell'atto di citazione. Non cambia nulla, sostiene l’a., se utilizzando la facoltà concessa dall'ultimo comma dell'art. 5 l. 890/1982, l'opponente che si attiva prima del ritorno dell'avviso di ricevimento iscrive la causa a ruolo in un momento anteriore alla data di effettiva notificazione del relativo atto di citazione. [DoGi]
2002
-
8-9
1628
1631
Procedimento per ingiunzione, Opposizione al decreto ingiuntivo, Procedimento per decreto ingiuntivo, Opposizione, Termini, Questioni di legittimità costituzionale
Eugenio Dalmotto
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