Richiamata la modifica integrativa dell'art. 8 l. 890/1982, ad opera della sentenza costituzionale 346/1998, e riferito sull'abrogazione della norma, pure contenuta nello stesso art. 8, che consentiva, trascorsi 10 giorni, di restituire al mittente l'atto non ritirato, l’a. esamina le questioni che sono emerse a seguito della duplice declaratoria di illegittimità. In particolare, combinando la nuova normativa con il principio di efficacia retroattiva delle sentenze della Corte Costituzionale, le sentenze della Pretura di Salerno, di Palermo, del Tribunale di Lecce in epigrafe hanno accolto le opposizioni a cartelle esattoriali relative ad infrazioni al codice della strada non immediatamente contestate, il cui verbale di accertamento era stato notificato, per compiuta giacenza ai sensi dell'art. 8 della l. 890/1982, nel testo precedente alla declaratoria di illegittimità costituzionale successivamente intervenuta. Anche alcune amministrazioni, come emerge dal provvedimento del Giudice di Pace in epigrafe, hanno rinunciato ad esigere il pagamento delle sanzioni pecuniarie amministrative, dichiarando la cessazione della materia del contendere. Di particolare importanza sono le sentenze in epigrafe, di differenti sezioni della Corte di Cassazione, che l’a. esamina, le quali hanno avallato la tesi dell'intervenuta estinzione dell'obbligo di pagare la sanzione. Questo principio è condiviso dalla dottrina maggioritaria e dalla giurisprudenza sia della Cassazione civile sia della Consulta, mentre posizioni discordanti sono presenti nella giurisprudenza della Cassazione penale. A fronte del perdurare dei contrasti, a distanza di quasi tre anni dalla pronuncia di illegittimità costituzionale, si è ancora in attesa di un opportuno intervento legislativo con cui venga completata l'opera della Corte Costituzionale. [DoGi]

Incostituzionalità delle notifiche per compiuta giacenza dei verbali di accertamento ed effetto estintivo delle sanzioni comminate dal codice della strada (nota a Cass., 5 aprile 2001, n. 5039; Cass., 14 novembre 2000, n. 14744; Pret. Salerno-Eboli, 30 marzo 1999; Pret. Palermo, 19 febbraio 1999; Trib. Lecce, 13 marzo 2000; Giudice di pace Pisa, 18 settembre 2000)

DALMOTTO, Eugenio
2002-01-01

Abstract

Richiamata la modifica integrativa dell'art. 8 l. 890/1982, ad opera della sentenza costituzionale 346/1998, e riferito sull'abrogazione della norma, pure contenuta nello stesso art. 8, che consentiva, trascorsi 10 giorni, di restituire al mittente l'atto non ritirato, l’a. esamina le questioni che sono emerse a seguito della duplice declaratoria di illegittimità. In particolare, combinando la nuova normativa con il principio di efficacia retroattiva delle sentenze della Corte Costituzionale, le sentenze della Pretura di Salerno, di Palermo, del Tribunale di Lecce in epigrafe hanno accolto le opposizioni a cartelle esattoriali relative ad infrazioni al codice della strada non immediatamente contestate, il cui verbale di accertamento era stato notificato, per compiuta giacenza ai sensi dell'art. 8 della l. 890/1982, nel testo precedente alla declaratoria di illegittimità costituzionale successivamente intervenuta. Anche alcune amministrazioni, come emerge dal provvedimento del Giudice di Pace in epigrafe, hanno rinunciato ad esigere il pagamento delle sanzioni pecuniarie amministrative, dichiarando la cessazione della materia del contendere. Di particolare importanza sono le sentenze in epigrafe, di differenti sezioni della Corte di Cassazione, che l’a. esamina, le quali hanno avallato la tesi dell'intervenuta estinzione dell'obbligo di pagare la sanzione. Questo principio è condiviso dalla dottrina maggioritaria e dalla giurisprudenza sia della Cassazione civile sia della Consulta, mentre posizioni discordanti sono presenti nella giurisprudenza della Cassazione penale. A fronte del perdurare dei contrasti, a distanza di quasi tre anni dalla pronuncia di illegittimità costituzionale, si è ancora in attesa di un opportuno intervento legislativo con cui venga completata l'opera della Corte Costituzionale. [DoGi]
2002
-
6
1177
1179
Processo civile e Costituzione, Notificazioni, Forme speciali di notificazione, Corte costituzionale, Sentenze della Corte costituzionale
Eugenio Dalmotto
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