I provvedimenti in esame giungono ad un'interpretazione opposta del 17° comma dell'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 (ora art. 79, comma 7, del D.Lgs. n.165 del 2001) che prevede la competenza giurisdizionale del giudice ordinario a conoscere delle controversie di lavoro dei dipendenti pubblici successive al 30 giugno 1998, mentre quelle relative a questioni insorte anteriormente a tale data rimangono nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e devono essere proposte a pena di decadenza entro il 15 settembre 2000. Mentre la giurisprudenza abruzzese applica la norma in questione, il TAR Sicilia ne ritiene fondata la questione di costituzionalità rispetto all'art. 24 Cost., per un'ingiustificata limitazione del diritto di agire in giudizio. L’a. considera la norma incostituzionale anche sotto il profilo degli artt. 3 Cost., perché si creerebbe una disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati, questi ultimi non soggetti al termine di decadenza, e 76 Cost. in quanto la legge delega chiedeva al legislatore delegato soltanto di stabilire le modalità organizzative e processuali per la devoluzione al giudice ordinario delle controversie di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni entro il 30 giugno 1998. L’a. auspica un'abrogazione della norma transitoria in questione a favore della regola generale in tema di giurisdizione prevista dall'art. 5 c.p.c., – le nuove cause vengono instaurate davanti al giudice ordinario, quelle iniziate davanti al giudice amministrativo rimangono di sua competenza – ripristinando perciò il diritto dei dipendenti pubblici di agire in giudizio senza limiti nonché accelerando la privatizzazione del pubblico impiego. [DoGi]

Incostituzionale ed inopportuna la normativa transitoria sulla devoluzione delle controversie del pubblico impiego al giudice ordinario (nota a T.a.r. Sicilia, 5 aprile 2001, n. 149; T.a.r. Abruzzo, 30 dicembre 2000, n. 853)

DALMOTTO, Eugenio
2002-01-01

Abstract

I provvedimenti in esame giungono ad un'interpretazione opposta del 17° comma dell'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 (ora art. 79, comma 7, del D.Lgs. n.165 del 2001) che prevede la competenza giurisdizionale del giudice ordinario a conoscere delle controversie di lavoro dei dipendenti pubblici successive al 30 giugno 1998, mentre quelle relative a questioni insorte anteriormente a tale data rimangono nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e devono essere proposte a pena di decadenza entro il 15 settembre 2000. Mentre la giurisprudenza abruzzese applica la norma in questione, il TAR Sicilia ne ritiene fondata la questione di costituzionalità rispetto all'art. 24 Cost., per un'ingiustificata limitazione del diritto di agire in giudizio. L’a. considera la norma incostituzionale anche sotto il profilo degli artt. 3 Cost., perché si creerebbe una disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati, questi ultimi non soggetti al termine di decadenza, e 76 Cost. in quanto la legge delega chiedeva al legislatore delegato soltanto di stabilire le modalità organizzative e processuali per la devoluzione al giudice ordinario delle controversie di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni entro il 30 giugno 1998. L’a. auspica un'abrogazione della norma transitoria in questione a favore della regola generale in tema di giurisdizione prevista dall'art. 5 c.p.c., – le nuove cause vengono instaurate davanti al giudice ordinario, quelle iniziate davanti al giudice amministrativo rimangono di sua competenza – ripristinando perciò il diritto dei dipendenti pubblici di agire in giudizio senza limiti nonché accelerando la privatizzazione del pubblico impiego. [DoGi]
2002
-
7
1411
1414
Pubblico impiego, Rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, Competenza e giurisdizione, Controversie relative ai rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni, Questioni di legittimità costituzionale
Eugenio Dalmotto
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