Con la sentenza 346/1998, la Corte Costituzionale ha riconosciuto l'illegittimità del meccanismo di notificazione postale al temporaneo assente, previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 8 l. 890/1982. Il problema affrontato dalle sentenze in rassegna attiene al regime transitorio delle disciplina emerse a seguito di quella sentenza. Le pronunce in epigrafe hanno deciso che in tema di notificazioni a mezzo posta all'assente opera retroattivamente la sentenza costituzionale citata, salvo il limite delle situazioni "consolidate", quali quelle derivanti dall'intervenuta sanatoria del vizio della notificazione per raggiungimento dello scopo o comunque per mancata impugnazione sul punto. Richiamate le fattispecie esaminate e risolte enunciando corretti principi di diritto, L’a. rileva come i problemi di diritto transitorio emersi e la vicenda del rispetto del diritto di difesa del destinatario dell'atto nelle notificazioni a mezzo posta, siano avviati a soluzione con l'approvazione del progetto di legge unificato C.6735 che recepisce il contenuto additivo della sentenza 346/1998 ed in aggiunta, disponendo che il plico depositato in giacenza venga restituito al mittente dopo sessanta giorni. [DoGi]

Le notificazioni a mezzo posta al temporaneamente assente nel guado tra incostituzionalità e nuove regole (nota a Cass., 7 giugno 2000, n. 7704; Cass., 10 maggio 2000, n. 5992; Cass. 3 maggio 1999, n. 4383; Cass., 13 febbraio 1999, n. 1203)

DALMOTTO, Eugenio
2001-01-01

Abstract

Con la sentenza 346/1998, la Corte Costituzionale ha riconosciuto l'illegittimità del meccanismo di notificazione postale al temporaneo assente, previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 8 l. 890/1982. Il problema affrontato dalle sentenze in rassegna attiene al regime transitorio delle disciplina emerse a seguito di quella sentenza. Le pronunce in epigrafe hanno deciso che in tema di notificazioni a mezzo posta all'assente opera retroattivamente la sentenza costituzionale citata, salvo il limite delle situazioni "consolidate", quali quelle derivanti dall'intervenuta sanatoria del vizio della notificazione per raggiungimento dello scopo o comunque per mancata impugnazione sul punto. Richiamate le fattispecie esaminate e risolte enunciando corretti principi di diritto, L’a. rileva come i problemi di diritto transitorio emersi e la vicenda del rispetto del diritto di difesa del destinatario dell'atto nelle notificazioni a mezzo posta, siano avviati a soluzione con l'approvazione del progetto di legge unificato C.6735 che recepisce il contenuto additivo della sentenza 346/1998 ed in aggiunta, disponendo che il plico depositato in giacenza venga restituito al mittente dopo sessanta giorni. [DoGi]
2001
-
3
467
469
Diritto processuale civile, Notificazioni, Notificazione in materia civile, Forme speciali di notificazione, Notificazioni a mezzo posta, Temporaneamente assente, Corte costituzionale
Eugenio Dalmotto
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