La rinuncia dell’art. 669 terdecies c.p.c. a disciplinare direttamente la questione del termine per reclamare contro un provvedimento cautelare, in favore del rinvio al comma 2 dell’art. 739 c.p.c. sui procedimenti in camera di consiglio, ha suscitato molte incertezze di carattere applicativo. ## Sono così insorti numerosi contrasti, che dipendono - ad avviso dell’a. - da più fattori: dalla difficoltà di innestare nel campo del reclamo cautelare una disposizione dettata per il reclamo contro i provvedimenti pronunciati in camera di consiglio; dalla non uniforme interpretazione dell’art. 739 neppure nel settore, per il quale fu originariamente pensato, dei provvedimenti resi in camera di consiglio; dalla non ricorribilità in Cassazione delle ordinanze rese in sede di reclamo cautelare e quindi dalla mancanza del controllo nomofilattico della Suprema Corte. ## Dopo aver illustrato le varie soluzioni elaborate dalla giurisprudenza di merito, l’a. esprime la propria preferenza per quella adottata dal Tribunale di Pescara, secondo cui il termine per proporre reclamo è di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento cautelare eseguita su richiesta della parte, senza che abbia rilevanza la notificazione eseguita su istanza del cancelliere o la semplice comunicazione. La tesi della decorrenza del termine dalla notificazione ad istanza di parte del provvedimento merita adesione, a parere dell’a., sia perché indirettamente avallata dalle Sezioni Unite con la sentenza 29 aprile 1997, n. 3670 (che, per quanto in tema di provvedimenti camerali, sembrerebbe attagliarsi anche alla materia cautelare) sia soprattutto perché si inserisce nella linea di tendenza volta ad estendere al reclamo cautelare le regole della disciplina generale delle impugnazioni e, ove necessario, le regole del procedimento d’appello. Questa linea - osserva in conclusione l’a. - pare la più idonea ad assicurare certezza ed uniformità nelle scelte interpretative operate per colmare le ampie lacune del codice di rito sul reclamo cautelare.

Il termine per il reclamo cautelare dopo la sentenza a sezioni unite sull'art. 739 c.p.c. (nota a Trib. Pescara, 26 novembre 1998)

DALMOTTO, Eugenio
2000-01-01

Abstract

La rinuncia dell’art. 669 terdecies c.p.c. a disciplinare direttamente la questione del termine per reclamare contro un provvedimento cautelare, in favore del rinvio al comma 2 dell’art. 739 c.p.c. sui procedimenti in camera di consiglio, ha suscitato molte incertezze di carattere applicativo. ## Sono così insorti numerosi contrasti, che dipendono - ad avviso dell’a. - da più fattori: dalla difficoltà di innestare nel campo del reclamo cautelare una disposizione dettata per il reclamo contro i provvedimenti pronunciati in camera di consiglio; dalla non uniforme interpretazione dell’art. 739 neppure nel settore, per il quale fu originariamente pensato, dei provvedimenti resi in camera di consiglio; dalla non ricorribilità in Cassazione delle ordinanze rese in sede di reclamo cautelare e quindi dalla mancanza del controllo nomofilattico della Suprema Corte. ## Dopo aver illustrato le varie soluzioni elaborate dalla giurisprudenza di merito, l’a. esprime la propria preferenza per quella adottata dal Tribunale di Pescara, secondo cui il termine per proporre reclamo è di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento cautelare eseguita su richiesta della parte, senza che abbia rilevanza la notificazione eseguita su istanza del cancelliere o la semplice comunicazione. La tesi della decorrenza del termine dalla notificazione ad istanza di parte del provvedimento merita adesione, a parere dell’a., sia perché indirettamente avallata dalle Sezioni Unite con la sentenza 29 aprile 1997, n. 3670 (che, per quanto in tema di provvedimenti camerali, sembrerebbe attagliarsi anche alla materia cautelare) sia soprattutto perché si inserisce nella linea di tendenza volta ad estendere al reclamo cautelare le regole della disciplina generale delle impugnazioni e, ove necessario, le regole del procedimento d’appello. Questa linea - osserva in conclusione l’a. - pare la più idonea ad assicurare certezza ed uniformità nelle scelte interpretative operate per colmare le ampie lacune del codice di rito sul reclamo cautelare.
2000
I
3
590
596
Procedimento cautelare, Reclamo, Termine per proporre il reclamo, Decorrenza dalla notifica ad istanza di parte, C.p.c. art. 669 terdecies, C.p.c. art. 739
Eugenio Dalmotto
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