L’indagine muove dalla preoccupazione che le garanzie fondamentali dell’ordinamento, preordinate a tutelare il cittadino nei confronti della potestà sanzionatoria, siano vulnerate dall’adozione di misure formalmente extrapenali, ma sostanzialmente punitive. Esaminati i motivi storicogiuridici dell’omessa precisazione a livello costituzionale dell’ambito di applicazione dei meccanismi garantisti e rilevata l’insufficienza di un’individuazione della materia penale mediante canoni formali, si ricerca un criterio orientativo nell’approccio alla soluzione depenalizzante (intesa come conversione di illeciti penali in amministrativi e come adozione di sanzioni originariamente amministrative). La tesi centrale del saggio riposa sulla prospettazione di una nozione tecnica di afflittività, riscontrabile in precisi connotati strutturali e funzionali. In questo contesto, l’afflittività si obiettiva negativamente nell’assenza di contenuto ripristinatorio e positivamente nel connotato strutturale dell’assenza di omogeneità fra parte ipotetica e sanzionatoria della norma, cioè fra contenuto dell’obbligo e conseguenza giuridica della trasgressione. Questa tesi, erede di una tradizione garantistica risalente, presenta una precisa rilevanza: ove la sanzione presenti, per la sua eterogeneità rispetto al contenuto dell’obbligo violato, una natura dissuasiva e repressiva, appare irrinunciabile l’applicazione delle garanzie costituzionali e sovranazionali previste per la sfera punitiva. Sebbene coevo ai lavori preparatori della legge 24 novembre 1981 n. 689, l’articolo “Misure sanzionatorie e finalità afflittiva: indicazioni per un sistema punitivo” è stato tardivamente pubblicato, a legge approvata, sulla Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale del 1982, frustrando, in questo modo, l’obiettivo di scongiurare i pericoli di una conversione degli illeciti penali in illeciti amministrativi non accompagnata da una compiuta riflessione sull’ambito di applicazione delle garanzie del sistema punitivo. Le riserve formulate in relazione ai progetti di depenalizzazione sono risultate fondate, perché la legge 689, ancorché recante un preambolo di principi generali e di regole di validità, ha lasciato insoluti non pochi nodi essenziali quali: la riduttiva dimensione della riserva di legge; la lacunosa disciplina della successione di leggi nel tempo; l’esclusione dalla possibilità di ritornare nell’alveo delle garanzie processualpenalistiche almeno in sede di appello, sul modello della legislazione tedesca, pur oggetto di imitazione da parte del legislatore del 1981. L’impostazione intesa ad affrancare il diritto penale dal nominalismo, pur minoritaria in Italia, ha ottenuto un significativo e lusinghiero riconoscimento nella sentenza 21 Febbraio 1984 della Corte di Strasburgo, la quale ha affermato il carattere materialmente penale (e la consequenziale applicabilità delle garanzie previste dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo) delle misure formalmente amministrative, ma sostanzialmente repressive e funzionalmente finalizzate alla dissuasione dalla condotta astrattamente prevista dalla legge.

Misure sanzionatorie e finalità afflittiva: indicazioni per un sistema punitivo

LICCI, Giorgio
1982-01-01

Abstract

L’indagine muove dalla preoccupazione che le garanzie fondamentali dell’ordinamento, preordinate a tutelare il cittadino nei confronti della potestà sanzionatoria, siano vulnerate dall’adozione di misure formalmente extrapenali, ma sostanzialmente punitive. Esaminati i motivi storicogiuridici dell’omessa precisazione a livello costituzionale dell’ambito di applicazione dei meccanismi garantisti e rilevata l’insufficienza di un’individuazione della materia penale mediante canoni formali, si ricerca un criterio orientativo nell’approccio alla soluzione depenalizzante (intesa come conversione di illeciti penali in amministrativi e come adozione di sanzioni originariamente amministrative). La tesi centrale del saggio riposa sulla prospettazione di una nozione tecnica di afflittività, riscontrabile in precisi connotati strutturali e funzionali. In questo contesto, l’afflittività si obiettiva negativamente nell’assenza di contenuto ripristinatorio e positivamente nel connotato strutturale dell’assenza di omogeneità fra parte ipotetica e sanzionatoria della norma, cioè fra contenuto dell’obbligo e conseguenza giuridica della trasgressione. Questa tesi, erede di una tradizione garantistica risalente, presenta una precisa rilevanza: ove la sanzione presenti, per la sua eterogeneità rispetto al contenuto dell’obbligo violato, una natura dissuasiva e repressiva, appare irrinunciabile l’applicazione delle garanzie costituzionali e sovranazionali previste per la sfera punitiva. Sebbene coevo ai lavori preparatori della legge 24 novembre 1981 n. 689, l’articolo “Misure sanzionatorie e finalità afflittiva: indicazioni per un sistema punitivo” è stato tardivamente pubblicato, a legge approvata, sulla Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale del 1982, frustrando, in questo modo, l’obiettivo di scongiurare i pericoli di una conversione degli illeciti penali in illeciti amministrativi non accompagnata da una compiuta riflessione sull’ambito di applicazione delle garanzie del sistema punitivo. Le riserve formulate in relazione ai progetti di depenalizzazione sono risultate fondate, perché la legge 689, ancorché recante un preambolo di principi generali e di regole di validità, ha lasciato insoluti non pochi nodi essenziali quali: la riduttiva dimensione della riserva di legge; la lacunosa disciplina della successione di leggi nel tempo; l’esclusione dalla possibilità di ritornare nell’alveo delle garanzie processualpenalistiche almeno in sede di appello, sul modello della legislazione tedesca, pur oggetto di imitazione da parte del legislatore del 1981. L’impostazione intesa ad affrancare il diritto penale dal nominalismo, pur minoritaria in Italia, ha ottenuto un significativo e lusinghiero riconoscimento nella sentenza 21 Febbraio 1984 della Corte di Strasburgo, la quale ha affermato il carattere materialmente penale (e la consequenziale applicabilità delle garanzie previste dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo) delle misure formalmente amministrative, ma sostanzialmente repressive e funzionalmente finalizzate alla dissuasione dalla condotta astrattamente prevista dalla legge.
1982
vol. 25 n. 3
1004
1041
Misure sanzionatorie; afflittività
G. LICCI
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