Il contributo ha la finalità di disciplinare: a) la contabilizzazione dei fatti intervenuti tra la data di chiusura dell’esercizio di riferimento e la data in cui il bilancio è redatto, anche se tali fatti si verificano dopo la comunicazione al pubblico dell’utile o di altri dati salienti di bilancio. Al contrario, i fatti che hanno luogo dopo la data di chiusura dell’esercizio di riferimento e prima della data di approvazione del medesimo non sono disciplinati esplicitamente dallo IAS 10. Infatti, lo IAS 10 non disciplina il procedimento legale di redazione e di pubblicazione del bilancio, ma questo è regolato dalla legge di ogni Stato. In Italia, tale orizzonte temporale è così articolato:  la data di chiusura dell’esercizio di riferimento: è la data di chiusura del periodo amministrativo (es.: 31/12/Anno 1);  la data di redazione del bilancio: è la data nella quale il bilancio viene redatto da parte dell’organo competente (es.: Consiglio di Amministrazione); b) la data di approvazione del bilancio: è la data nella quale il bilancio viene approvato da parte dell’organo competente (es.: Assemblea dei soci). la natura dell’informazione integrativa che la società deve fornire per l’indicazione:  della data in cui il bilancio è stato redatto;  dei fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio di riferimento. Lo IAS 10 deve essere applicato ai fatti intervenuti tra la data di chiusura dell’esercizio di riferimento e la data di redazione dello stesso; con riferimento a tali fatti, lo IAS 10 regola la contabilizzazione e l’informativa da produrre. Esse introduce le seguenti definizioni, utilizzate nell’ambito dello IAS 10:  i fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio di riferimento;  il soggetto che ha la funzione di redigere il bilancio;  il processo di redazione del bilancio. Il contributo illustra gli aspetti di rilevazione e di valutazione con riferimento: 1) ai fatti intervenuti che comportano una rettifica del bilancio: essi sono rappresentati da fatti collegati a situazioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano oppure sono conosciuti tra la data di chiusura dell’esercizio di riferimento e la data di redazione dello stesso. Tali fatti comportano una rettifica del bilancio, in quanto connessi a situazioni già in essere alla chiusura dell’esercizio, al fine di riflettere l’effetto che tali eventi comportano sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato d’esercizio della società; 2) ai fatti intervenuti che non comportano una rettifica del bilancio: sono quei fatti che sorgono tra la data di chiusura dell’esercizio di riferimento e la data di redazione del medesimo, ma che non sono inerenti a condizioni già esistenti alla data di chiusura dell’esercizio di riferimento. Tali fatti riflettono circostanze che si sono verificate nell’esercizio successivo. Pertanto, tali fatti non comportano una rettifica al bilancio; 3) all’assegnazione di dividendi: se, tra la data di chiusura dell’esercizio di riferimento e la data di autorizzazione alla pubblicazione del bilancio, la società delibera la distribuzione di dividendi ai possessori di strumenti rappresentativi di capitale, tali dividendi non devono essere rilevati come una passività alla data di chiusura dell’esercizio di riferimento. Tale assegnazione di dividendi non deve essere rilevata, in quanto i dividendi non soddisfano i criteri di un’obbligazione attuale.

IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data del bilancio

GIACOSA, Elisa
2010-01-01

Abstract

Il contributo ha la finalità di disciplinare: a) la contabilizzazione dei fatti intervenuti tra la data di chiusura dell’esercizio di riferimento e la data in cui il bilancio è redatto, anche se tali fatti si verificano dopo la comunicazione al pubblico dell’utile o di altri dati salienti di bilancio. Al contrario, i fatti che hanno luogo dopo la data di chiusura dell’esercizio di riferimento e prima della data di approvazione del medesimo non sono disciplinati esplicitamente dallo IAS 10. Infatti, lo IAS 10 non disciplina il procedimento legale di redazione e di pubblicazione del bilancio, ma questo è regolato dalla legge di ogni Stato. In Italia, tale orizzonte temporale è così articolato:  la data di chiusura dell’esercizio di riferimento: è la data di chiusura del periodo amministrativo (es.: 31/12/Anno 1);  la data di redazione del bilancio: è la data nella quale il bilancio viene redatto da parte dell’organo competente (es.: Consiglio di Amministrazione); b) la data di approvazione del bilancio: è la data nella quale il bilancio viene approvato da parte dell’organo competente (es.: Assemblea dei soci). la natura dell’informazione integrativa che la società deve fornire per l’indicazione:  della data in cui il bilancio è stato redatto;  dei fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio di riferimento. Lo IAS 10 deve essere applicato ai fatti intervenuti tra la data di chiusura dell’esercizio di riferimento e la data di redazione dello stesso; con riferimento a tali fatti, lo IAS 10 regola la contabilizzazione e l’informativa da produrre. Esse introduce le seguenti definizioni, utilizzate nell’ambito dello IAS 10:  i fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio di riferimento;  il soggetto che ha la funzione di redigere il bilancio;  il processo di redazione del bilancio. Il contributo illustra gli aspetti di rilevazione e di valutazione con riferimento: 1) ai fatti intervenuti che comportano una rettifica del bilancio: essi sono rappresentati da fatti collegati a situazioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano oppure sono conosciuti tra la data di chiusura dell’esercizio di riferimento e la data di redazione dello stesso. Tali fatti comportano una rettifica del bilancio, in quanto connessi a situazioni già in essere alla chiusura dell’esercizio, al fine di riflettere l’effetto che tali eventi comportano sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato d’esercizio della società; 2) ai fatti intervenuti che non comportano una rettifica del bilancio: sono quei fatti che sorgono tra la data di chiusura dell’esercizio di riferimento e la data di redazione del medesimo, ma che non sono inerenti a condizioni già esistenti alla data di chiusura dell’esercizio di riferimento. Tali fatti riflettono circostanze che si sono verificate nell’esercizio successivo. Pertanto, tali fatti non comportano una rettifica al bilancio; 3) all’assegnazione di dividendi: se, tra la data di chiusura dell’esercizio di riferimento e la data di autorizzazione alla pubblicazione del bilancio, la società delibera la distribuzione di dividendi ai possessori di strumenti rappresentativi di capitale, tali dividendi non devono essere rilevati come una passività alla data di chiusura dell’esercizio di riferimento. Tale assegnazione di dividendi non deve essere rilevata, in quanto i dividendi non soddisfano i criteri di un’obbligazione attuale.
2010
IAS/IFRS
Ipsoa, Gruppo Wolters Kluwer
1
256
286
9788821731778
IFRS; IAS; PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI
Elisa Giacosa
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
Giacosa.pdf

Accesso riservato

Tipo di file: POSTPRINT (VERSIONE FINALE DELL’AUTORE)
Dimensione 1.61 MB
Formato Adobe PDF
1.61 MB Adobe PDF   Visualizza/Apri   Richiedi una copia

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2318/50362
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact