Il D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 24 ha adattato il codice civile ai precetti dell’importante direttiva 99/44/CE sulle garanzie nella vendita al consumo (artt. 1519-bis – 1519-nonies c.c., ora artt. 128-135 c.cons.). Con la tecnica della novellazione – quell’uso intensivo dei bis, ter, quater, e così via – il decreto attuativo ha però compiuto un’opera passiva e ricognitiva: le norme comunitarie sono state trasposte pressoché alla lettera, con ulteriore frammentazione del tipo-vendita, che nella molteplicità degli statuti particolari – si pensi alle c.d. “vendite speciali” – e delle fonti (anche sovranazionali come la Convenzione di Vienna) vede aggiungersi ora un nuovo sotto-tipo, vale a dire la vendita di beni di consumo. In questo contesto disorganico ed incoerente appare cruciale quanto disposto dall’art. 1519-nonies c.c. (ora art. 135 c.cons.), attuativo dell’art. 8 dir. 99/44/CE: la clausola d’armonizzazione minimale, che riserva al consumatore non solo la tutela a lui preferenzialmente dedicata – la c.d. “garanzia europea” – ma anche quella generale, valida per qualsiasi compratore, impone un rinnovato studio dei rimedi e del loro coordinamento sistematico.

Die Umsetzung der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie 1999/44/EG im italienischen Recht: Einige Bemerkungen zu den neuen Regelungen des Verbraucherschutzes

FERRANTE, Edoardo
2003-01-01

Abstract

Il D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 24 ha adattato il codice civile ai precetti dell’importante direttiva 99/44/CE sulle garanzie nella vendita al consumo (artt. 1519-bis – 1519-nonies c.c., ora artt. 128-135 c.cons.). Con la tecnica della novellazione – quell’uso intensivo dei bis, ter, quater, e così via – il decreto attuativo ha però compiuto un’opera passiva e ricognitiva: le norme comunitarie sono state trasposte pressoché alla lettera, con ulteriore frammentazione del tipo-vendita, che nella molteplicità degli statuti particolari – si pensi alle c.d. “vendite speciali” – e delle fonti (anche sovranazionali come la Convenzione di Vienna) vede aggiungersi ora un nuovo sotto-tipo, vale a dire la vendita di beni di consumo. In questo contesto disorganico ed incoerente appare cruciale quanto disposto dall’art. 1519-nonies c.c. (ora art. 135 c.cons.), attuativo dell’art. 8 dir. 99/44/CE: la clausola d’armonizzazione minimale, che riserva al consumatore non solo la tutela a lui preferenzialmente dedicata – la c.d. “garanzia europea” – ma anche quella generale, valida per qualsiasi compratore, impone un rinnovato studio dei rimedi e del loro coordinamento sistematico.
2003
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8
570
575
D.Lgs. 2 febbraio 2002; n. 24; direttiva 99/44/CE; attuazione; garanzie nella vendita al consumo; frantumazione del tipo
E. FERRANTE
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