I n tema di accertamento in rettifica del reddito dell’esercente di una attività commerciale in regime forfetario, l’art. 2, nono comma, del D.L. n. 853/1984, convertito dalla legge n. 17/1985 (cd. Visentini-ter), applicabile «ratione temporis» con riferimento all’anno d’imposta 1989, consente agli Uffici finanziari di procedere ad accertamenti induttivi, tenendo conto degli acquisti di merce effettuati dal contribuente e dell’argomentata inattendibilità dell’appostazione del valore delle rimanenze nella contabilità, anche nei confronti di contribuenti in regime forfetario, con i soli obblighi dell’interpello preliminare e la motivazione dei relativi avvisi. La finalità di tale disposizione, valevole indipendentemente da quanto stabilito nell’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973, è quella di ammettere elementi extracontabili negli accertamenti compiuti nei confronti di alcune categorie di contribuenti, per i quali sussistono forti possibilità di evasione e supporti contabili molto più elementari di quelli ordinari, eliminando la necessità di dover smentire le risultanze contabili per dimostrare la presenza in essere di specifiche infedeltà o inesattezze.
Rettifica delle rimanenze e continuità dei valori contabili, nota a Cass., sez. trib., 26 settembre 2003, n. 14299
MARCHESELLI, Alberto
2003-01-01
Abstract
I n tema di accertamento in rettifica del reddito dell’esercente di una attività commerciale in regime forfetario, l’art. 2, nono comma, del D.L. n. 853/1984, convertito dalla legge n. 17/1985 (cd. Visentini-ter), applicabile «ratione temporis» con riferimento all’anno d’imposta 1989, consente agli Uffici finanziari di procedere ad accertamenti induttivi, tenendo conto degli acquisti di merce effettuati dal contribuente e dell’argomentata inattendibilità dell’appostazione del valore delle rimanenze nella contabilità, anche nei confronti di contribuenti in regime forfetario, con i soli obblighi dell’interpello preliminare e la motivazione dei relativi avvisi. La finalità di tale disposizione, valevole indipendentemente da quanto stabilito nell’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973, è quella di ammettere elementi extracontabili negli accertamenti compiuti nei confronti di alcune categorie di contribuenti, per i quali sussistono forti possibilità di evasione e supporti contabili molto più elementari di quelli ordinari, eliminando la necessità di dover smentire le risultanze contabili per dimostrare la presenza in essere di specifiche infedeltà o inesattezze.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.