Secondo quanto previsto dall’art. 15 del D.P.R. n. 597/1973 (ora art. 12 del D.P.R. n. 917/1986) per i figli rimasti esclusivamente a carico del contribuente nei casi di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con l’altro genitore e di separazione legale ed effettiva da questi, la detrazione IRPEF spetta in misura doppia, mentre spetta, per il primo figlio, nella maggiore misura prevista per il coniuge a carico, a condizione che l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto i figli naturali, o si tratti di figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e che il contribuente non sia coniugato e legalmente ed effettivamente separato.

I presupposti della detrazione per i figli a carico, nota a Cass., sez. trib., 3 febbraio 2003, n. 1541

MARCHESELLI, Alberto
2003-01-01

Abstract

Secondo quanto previsto dall’art. 15 del D.P.R. n. 597/1973 (ora art. 12 del D.P.R. n. 917/1986) per i figli rimasti esclusivamente a carico del contribuente nei casi di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con l’altro genitore e di separazione legale ed effettiva da questi, la detrazione IRPEF spetta in misura doppia, mentre spetta, per il primo figlio, nella maggiore misura prevista per il coniuge a carico, a condizione che l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto i figli naturali, o si tratti di figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e che il contribuente non sia coniugato e legalmente ed effettivamente separato.
2003
fascicolo 10
827
829
imposte sui redditi; detrazione per figli a carico
Marcheselli Alberto
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