Il mantenimento di un bene di particolare pregio (quali, nella fattispecie concreta, auto storiche) è sicuramente indice di capacità contributiva, in quanto esso impone ordinariamente spese, a volte anche ingenti. Alle spese inerenti alla circolazione per le stesse si affiancano o sostituiscono quelle di manutenzione, con particolare riferimento alla sostituzione dei componenti soggetti ad usura. L'esistenza di tali spese può ritenersi valorizzabile dal giudice siccome fatto notorio. E' pertanto giustificato anche per tal via l'accertamento in via sintetica del reddito complessivo ai sensi dell'art. 38, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600. Deve in particolare ritenersi, in assenza di norme espresse che lo escludano, che le auto rientrino nelle previsioni del cosiddetto redditometro indipendentemente dalla loro idoneità o destinazione o meno alla circolazione e dal loro carattere o meno storico. È, infine, pienamente giustificata la difformità tra la disciplina di tali beni e quella riservata agli immobili d’interesse storico o artistico, caratterizzati da uno statuto proprietario particolare, fatto di limitazioni (quale il diritto di prelazione) e controlli (da parte delle autorità di settore, quali le soprintendenze), da cui sono esenti le auto di interesse storico.

Accertamento tributario. Anche le auto storiche e non circolanti legittimano il ricorso al redditometro (Cass., sez. trib., 22 gennaio 2007, n. 1294

MARCHESELLI, Alberto
2007-01-01

Abstract

Il mantenimento di un bene di particolare pregio (quali, nella fattispecie concreta, auto storiche) è sicuramente indice di capacità contributiva, in quanto esso impone ordinariamente spese, a volte anche ingenti. Alle spese inerenti alla circolazione per le stesse si affiancano o sostituiscono quelle di manutenzione, con particolare riferimento alla sostituzione dei componenti soggetti ad usura. L'esistenza di tali spese può ritenersi valorizzabile dal giudice siccome fatto notorio. E' pertanto giustificato anche per tal via l'accertamento in via sintetica del reddito complessivo ai sensi dell'art. 38, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600. Deve in particolare ritenersi, in assenza di norme espresse che lo escludano, che le auto rientrino nelle previsioni del cosiddetto redditometro indipendentemente dalla loro idoneità o destinazione o meno alla circolazione e dal loro carattere o meno storico. È, infine, pienamente giustificata la difformità tra la disciplina di tali beni e quella riservata agli immobili d’interesse storico o artistico, caratterizzati da uno statuto proprietario particolare, fatto di limitazioni (quale il diritto di prelazione) e controlli (da parte delle autorità di settore, quali le soprintendenze), da cui sono esenti le auto di interesse storico.
2007
edizione del 24 gennaio 2007
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accertamento tributario; accertamento sintetico; redditometro; auto storiche
Marcheselli Alberto
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