I passaggi nei quali può essere riassunto l’iter logico della interessante sentenza in rassegna sono i seguenti: a) al processo tributario si applica l’art. 111 Cost., nella sua formulazione innovativa, quanto meno nei commi 1 e 2. b) nel processo tributario l’Amministrazione Finanziaria può valorizzare le dichiarazioni di terzi, consacrate in documenti c) tale facoltà, a norma dell’art. 111 Cost., deve riconoscersi anche al contribuente. d) il valore di tali dichiarazioni è meramente indiziario.

Diritto alla prova e parità delle armi nel processo tributario, nota a Cass., sez. trib., 25 marzo 2002, n. 4629

MARCHESELLI, Alberto
2003-01-01

Abstract

I passaggi nei quali può essere riassunto l’iter logico della interessante sentenza in rassegna sono i seguenti: a) al processo tributario si applica l’art. 111 Cost., nella sua formulazione innovativa, quanto meno nei commi 1 e 2. b) nel processo tributario l’Amministrazione Finanziaria può valorizzare le dichiarazioni di terzi, consacrate in documenti c) tale facoltà, a norma dell’art. 111 Cost., deve riconoscersi anche al contribuente. d) il valore di tali dichiarazioni è meramente indiziario.
2003
74, fascicolo 2, parte II
438
444
processo tributario; parità delle armi; prova testimoniale; verbali di dichiarazioni dei terzi
Marcheselli Alberto
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