Le dichiarazioni integrative presentate per fruire del condono (si trattava di quello del 1982) sono irrevocabili, se non per errore materiale. Pertanto, le imposte pagate, anche laddove non siano dovute, sono acquisite dal Fisco a titolo definitivo e lo stesso non può più contestare la definizione come effettuata in accordo con il contribuente.

La dichiarazione integrativa è irrevocabile anche se l’imposta non è dovuta, nota a Cass., sez. trib., 18 settembre 2003, n. 13805

MARCHESELLI, Alberto
2003-01-01

Abstract

Le dichiarazioni integrative presentate per fruire del condono (si trattava di quello del 1982) sono irrevocabili, se non per errore materiale. Pertanto, le imposte pagate, anche laddove non siano dovute, sono acquisite dal Fisco a titolo definitivo e lo stesso non può più contestare la definizione come effettuata in accordo con il contribuente.
2003
fascicolo 45
3747
3749
Condoni; dichiarazioni integrative
Marcheselli Alberto
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