Le cd. presunzioni supersemplici negli artt. 39, secondo comma, e 41 del D.P.R. n. 600/1973 possono essere ricondotte a razionalità, nel quadro di un sistema tributario che è vincolato alla tassazione di una capacità contributiva effettiva, solo se intese nel senso della ragionevole massima approssimazione alla ricchezza reale, tenuto conto delle possibilità conoscitive concrete della Amministrazione finanziaria. In questo senso esse corrispondono a una necessità cui l’ordinamento deve fare fronte nei casi di violazioni del contribuente, o situazioni nelle quali le possibilità conoscitive dell’Amministrazione finanziaria siano ridotte. Un caso di tal fatta è quello dell’accertamento in base al decreto «Visentini». La possibilità di individuazione, in sede giurisdizionale, di un fondamento alla pretesa tributaria diverso da quello posto a base dell’atto di accertamento deve essere armonizzata, da un lato, con le prerogative della Pubblica amministrazione, e, dall’altro, con i poteri istruttori del giudice tributario, nonché con il diritto di difesa del contribuente. Per quanto prevalente nella giurisprudenza di legittimità, continua comunque a suscitare qualche perplessità la generalizzata affermazione della sufficienza della attuazione posticipata (alla fase giurisdizionale) del contraddittorio con il contribuente, nei casi in cui il contraddittorio precontenzioso sia espressamente previsto dalla legge.

Diversa qualificazione della fattispecie e diritto al contraddittorio negli accertamenti “Visentini”, nota a Cass., sez. trib., 30 giugno 2006, n. 15134

MARCHESELLI, Alberto
2006-01-01

Abstract

Le cd. presunzioni supersemplici negli artt. 39, secondo comma, e 41 del D.P.R. n. 600/1973 possono essere ricondotte a razionalità, nel quadro di un sistema tributario che è vincolato alla tassazione di una capacità contributiva effettiva, solo se intese nel senso della ragionevole massima approssimazione alla ricchezza reale, tenuto conto delle possibilità conoscitive concrete della Amministrazione finanziaria. In questo senso esse corrispondono a una necessità cui l’ordinamento deve fare fronte nei casi di violazioni del contribuente, o situazioni nelle quali le possibilità conoscitive dell’Amministrazione finanziaria siano ridotte. Un caso di tal fatta è quello dell’accertamento in base al decreto «Visentini». La possibilità di individuazione, in sede giurisdizionale, di un fondamento alla pretesa tributaria diverso da quello posto a base dell’atto di accertamento deve essere armonizzata, da un lato, con le prerogative della Pubblica amministrazione, e, dall’altro, con i poteri istruttori del giudice tributario, nonché con il diritto di difesa del contribuente. Per quanto prevalente nella giurisprudenza di legittimità, continua comunque a suscitare qualche perplessità la generalizzata affermazione della sufficienza della attuazione posticipata (alla fase giurisdizionale) del contraddittorio con il contribuente, nei casi in cui il contraddittorio precontenzioso sia espressamente previsto dalla legge.
2006
GT
fascicolo 11
951
956
Accertamento; Accertamento induttivo; Rettifica del reddito dell’esercente attività commerciale in regime forfetario; art. 39 del D.P.R. n. 600/1973; Visentini; contraddittorio precontenzioso
Marcheselli Alberto
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