Tre sono i pilastri su cui si regge la pregevole sentenza in rassegna: a) è legittima la motivazione dell’avviso di accertamento che si richiami anche integralmente ad altri atti (ad es., verbale di constatazione), purché essi siano conosciuti o conoscibili da parte del contribuente; b) dalle movimentazioni su conti correnti bancari riconducibili al contribuente (ancorché intestati alla moglie) e non risultanti dalle scritture contabili la legge presume elementi reddituali, salva la prova contraria da cui è onerato il contribuente, e ciò anche per i periodi di imposta antecedenti all’entrata in vigore della legge n. 413/2001; c) le dichiarazioni di terzi contenute in processi verbali sono utilizzabili nel
L’efficacia probatoria dei dati bancari e delle dichiarazioni di terzi, nota a Cass., sez. trib., 8 agosto 2003, n. 11994
MARCHESELLI, Alberto
2004-01-01
Abstract
Tre sono i pilastri su cui si regge la pregevole sentenza in rassegna: a) è legittima la motivazione dell’avviso di accertamento che si richiami anche integralmente ad altri atti (ad es., verbale di constatazione), purché essi siano conosciuti o conoscibili da parte del contribuente; b) dalle movimentazioni su conti correnti bancari riconducibili al contribuente (ancorché intestati alla moglie) e non risultanti dalle scritture contabili la legge presume elementi reddituali, salva la prova contraria da cui è onerato il contribuente, e ciò anche per i periodi di imposta antecedenti all’entrata in vigore della legge n. 413/2001; c) le dichiarazioni di terzi contenute in processi verbali sono utilizzabili nelI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.