La Corte Costituzionale è stata chiamata a decidere la questione di legittimità costituzionale dell’art. 59 comma 1 lett. c) d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 447, per asserito contrasto con gli artt. 3, 23, 53 e 76 e 77 Cost. Il giudice remittente aveva opinato che tale disposizione estendesse retroattivamente l’esenzione dall’ICI anche agli immobili utilizzati per finalità socialmente meritorie (le attività di cui all’art. 7 comma 1, lett. i) d.lgs. 504/1992) da soggetti diversi dal possessore, in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (che richiedeva l’uso diretto da parte del possessore). La questione viene tuttavia ritenuta manifestamente infondata perché ritenuta basata su una interpretazione non condivisibile della norma dell’art. 59. La Corte Costituzionale osserva che la portata di tale disposizione non era quella di allargare retroattivamente le maglie della esenzione (alle utilizzazioni per scopi meritori ma da parte di un soggetto diverso dal possessore), ma consentirne la possibile restrizione, per il futuro, ai soli fabbricati, sempre purché direttamente utilizzati dall’ente qualificato per l’esenzione.
Imposta comunale sugli immobili. Legittimità costituzionale dei limiti alle esenzioni Ici per immobili utilizzati per finalità socialmente meritorie (Corte Cost., ordinanza del 19 dicembre 2006, n. 429)
MARCHESELLI, Alberto
2006-01-01
Abstract
La Corte Costituzionale è stata chiamata a decidere la questione di legittimità costituzionale dell’art. 59 comma 1 lett. c) d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 447, per asserito contrasto con gli artt. 3, 23, 53 e 76 e 77 Cost. Il giudice remittente aveva opinato che tale disposizione estendesse retroattivamente l’esenzione dall’ICI anche agli immobili utilizzati per finalità socialmente meritorie (le attività di cui all’art. 7 comma 1, lett. i) d.lgs. 504/1992) da soggetti diversi dal possessore, in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (che richiedeva l’uso diretto da parte del possessore). La questione viene tuttavia ritenuta manifestamente infondata perché ritenuta basata su una interpretazione non condivisibile della norma dell’art. 59. La Corte Costituzionale osserva che la portata di tale disposizione non era quella di allargare retroattivamente le maglie della esenzione (alle utilizzazioni per scopi meritori ma da parte di un soggetto diverso dal possessore), ma consentirne la possibile restrizione, per il futuro, ai soli fabbricati, sempre purché direttamente utilizzati dall’ente qualificato per l’esenzione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.