La Corte di Cassazione ha negato la natura perentoria del termine previsto dall’art. 6, 3° comma, d.p.r. 28 settembre 1994, n. 591: la sua inosservanza non determina quindi la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dall’esercizio del potere di reiezione dell’istanza di condono. Tale conclusione si fonda sia sul fatto che tale termine è previsto da una norma regolamentare (che non può istituire termini di decadenza non previsti dalla legge), sia sul fatto, specificamente rilevante nella lite, che, comunque, il successivo 6° comma della stessa disposizione pone un’espressa eccezione all’osservanza del termine per le ipotesi di condono di liti di valore superiore a lire 20 milioni (valore determinato con riferimento all'importo accertato dall’ufficio e non a quello medio tempore modificato in melius nel corso del giudizio). Non avendo tale termine natura perentoria e, comunque, non ricorrendo i presupposti per la sua applicazione, non può neppure sussistere un affidamento tutelabile del contribuente, a fronte del silenzio serbato dalla Pubblica Amministrazione fino alla scadenza del termine. Il diniego di condono notificato in data successiva è pertanto pienamente legittimo

Condoni. Termini per l’esame delle istanze di condono e affidamento del contribuente (Cass., sez. trib., 19 gennaio 2007, n. 1231)

MARCHESELLI, Alberto
2007-01-01

Abstract

La Corte di Cassazione ha negato la natura perentoria del termine previsto dall’art. 6, 3° comma, d.p.r. 28 settembre 1994, n. 591: la sua inosservanza non determina quindi la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dall’esercizio del potere di reiezione dell’istanza di condono. Tale conclusione si fonda sia sul fatto che tale termine è previsto da una norma regolamentare (che non può istituire termini di decadenza non previsti dalla legge), sia sul fatto, specificamente rilevante nella lite, che, comunque, il successivo 6° comma della stessa disposizione pone un’espressa eccezione all’osservanza del termine per le ipotesi di condono di liti di valore superiore a lire 20 milioni (valore determinato con riferimento all'importo accertato dall’ufficio e non a quello medio tempore modificato in melius nel corso del giudizio). Non avendo tale termine natura perentoria e, comunque, non ricorrendo i presupposti per la sua applicazione, non può neppure sussistere un affidamento tutelabile del contribuente, a fronte del silenzio serbato dalla Pubblica Amministrazione fino alla scadenza del termine. Il diniego di condono notificato in data successiva è pertanto pienamente legittimo
2007
edizione del 26 gennaio 2007
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condoni tributari
Marcheselli Alberto
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