La sentenza in rassegna presenta diversi profili di interesse. Essa, in sintesi, esamina due questioni. La prima è quale valore si possa dare al silenzio (non contestazione) del contribuente (o suo rappresentante) presente alla effettuazione delle operazioni di verifica. La seconda è entro che limiti le presunzioni di ricarico elaborate con riferimento a un determinato periodo di imposta possano conservare efficacia probatoria per periodi di imposta diversi.

Il principio di “buona fede” e gli effetti dell’acquiescenza del contribuente durante il rilievo dei dati utili all’elaborazione delle percentuali di ricarico, nota a Cass., sez. trib., 26 gennaio 2004, n. 1286

MARCHESELLI, Alberto
2005-01-01

Abstract

La sentenza in rassegna presenta diversi profili di interesse. Essa, in sintesi, esamina due questioni. La prima è quale valore si possa dare al silenzio (non contestazione) del contribuente (o suo rappresentante) presente alla effettuazione delle operazioni di verifica. La seconda è entro che limiti le presunzioni di ricarico elaborate con riferimento a un determinato periodo di imposta possano conservare efficacia probatoria per periodi di imposta diversi.
2005
76, fascicolo 6, parte II
1319
1324
precesso tributario; non contestazione; presunzioni tributarie; accertamento tributario; presunzioni
Marcheselli Alberto
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