Il tema della tutela giuridica della riservatezza, nonché quello, connesso e speculare, degli strumenti tendenti a garantire la trasparenza delle attività economiche e umane in genere nell'ambito dei vari ordinamenti ha cominciato a presentare, negli ultimi due decenni in particolare, grandi motivi di interesse. Esso è sempre di maggiore attualità e tale tendenza sembra consolidarsi ogni giorno di più. Prima di qualsiasi altra considerazione, vale la pena, sia pur sinteticamente, di delimitare il campo della presente riflessione, con il riferimento ad alcune necessarie preventive defini-zioni. Considerati gli obiettivi del presente lavoro, in esso si farà riferimento alla accezione più ampia del termine "riservatezza". Nelle esperienze giuridiche più avanzate, infatti, gli istituti giuridici che tutelano e riconoscono una sfera "privata" della persona, ricomprendono fat-tispecie assai differenti. A grandi linee, può cominciare a distinguersi, in proposito, tra le norme che pongono in qualche modo un limite alla circolazione di informazioni, in senso stretto, e quelle che, invece, prevedono una salvaguardia, nel senso più lato possibile, di uno "spazio" personale. Così, empiricamente, nella prima categoria rientrano le regole relative alla tutela del segreto, nella seconda, principalmente, quelle relative alla tutela del domicilio, nonché della corrispondenza.

Confidentiality and tax law in Italy (relazione al 15th Congress of the International Academy of Comparative Law, Bristol, 26 luglio - 1 agosto 1998)

MARCHESELLI, Alberto;
1998-01-01

Abstract

Il tema della tutela giuridica della riservatezza, nonché quello, connesso e speculare, degli strumenti tendenti a garantire la trasparenza delle attività economiche e umane in genere nell'ambito dei vari ordinamenti ha cominciato a presentare, negli ultimi due decenni in particolare, grandi motivi di interesse. Esso è sempre di maggiore attualità e tale tendenza sembra consolidarsi ogni giorno di più. Prima di qualsiasi altra considerazione, vale la pena, sia pur sinteticamente, di delimitare il campo della presente riflessione, con il riferimento ad alcune necessarie preventive defini-zioni. Considerati gli obiettivi del presente lavoro, in esso si farà riferimento alla accezione più ampia del termine "riservatezza". Nelle esperienze giuridiche più avanzate, infatti, gli istituti giuridici che tutelano e riconoscono una sfera "privata" della persona, ricomprendono fat-tispecie assai differenti. A grandi linee, può cominciare a distinguersi, in proposito, tra le norme che pongono in qualche modo un limite alla circolazione di informazioni, in senso stretto, e quelle che, invece, prevedono una salvaguardia, nel senso più lato possibile, di uno "spazio" personale. Così, empiricamente, nella prima categoria rientrano le regole relative alla tutela del segreto, nella seconda, principalmente, quelle relative alla tutela del domicilio, nonché della corrispondenza.
1998
relazione 15th Congress of the International Academy of comparative law, Bristol 26 luglio-1 agosto 1998
597
630
segreto bancario; segreto investigativo; segreto professionale; accertamento tributario; imposte sui redditi
Marcheselli Alberto;Uckmar Victor
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