Merita qualche approfondimento l'orientamento giurisprudenziale seguente L’omissione dell’avviso al contribuente della facoltà di farsi assistere da professionista in occasione delle verifiche (art. 12, comma 2, Statuto Contribuente) determina nullità dell’avviso di accertamento. Tale nullità non sussiste se dagli atti compiuti prima dell’avviso non sono stati rilevati elementi utilizzati nell’accertamento e la partecipazione, di fatto, del professionista alla verifica rende irrilevante l’omesso avviso. L’ufficio e il contribuente non possono introdurre nel corso del giudizio nuove argomentazioni presuntive, fondate su nuovi elementi, rispetto a quelle offerte all’originario e rituale contraddittorio.
Partecipazione del professionista alle operazioni di verifica e principio del contraddittorio, nota a Cass., sez. trib., 11 giugno 2008, n. 15397
MARCHESELLI, Alberto
2008-01-01
Abstract
Merita qualche approfondimento l'orientamento giurisprudenziale seguente L’omissione dell’avviso al contribuente della facoltà di farsi assistere da professionista in occasione delle verifiche (art. 12, comma 2, Statuto Contribuente) determina nullità dell’avviso di accertamento. Tale nullità non sussiste se dagli atti compiuti prima dell’avviso non sono stati rilevati elementi utilizzati nell’accertamento e la partecipazione, di fatto, del professionista alla verifica rende irrilevante l’omesso avviso. L’ufficio e il contribuente non possono introdurre nel corso del giudizio nuove argomentazioni presuntive, fondate su nuovi elementi, rispetto a quelle offerte all’originario e rituale contraddittorio.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.