Una decisione dei giudici di merito assume che la prova della falsità della sottoscrizione apposta sulla documentazione bancaria possa essere data dal contribuente sottoposto ad accertamento solo mediante rituale querela di falso. In assenza di essa e nonostante una consulenza di parte che affermi la falsità della sottoscrizione, le risultanze dei conti vanno imputate al contribuente, e ove egli non ne dia una giustificazione di non rilevanza reddituale, esse legittimamente sono poste a base dell’accertamento. Tale soluzione presta il fianco a una serie di motivate perplessità, in particolare in ordine alla effettiva esigibilità e proporzione dell’onere imposto al contribuente.
Presunzioni da dati bancari e prestanome nello svolgimento dell’impresa, nota a Comm. trib. prov. Milano, sez. XXI, 11 gennaio 2008, n. 6
MARCHESELLI, Alberto
2008-01-01
Abstract
Una decisione dei giudici di merito assume che la prova della falsità della sottoscrizione apposta sulla documentazione bancaria possa essere data dal contribuente sottoposto ad accertamento solo mediante rituale querela di falso. In assenza di essa e nonostante una consulenza di parte che affermi la falsità della sottoscrizione, le risultanze dei conti vanno imputate al contribuente, e ove egli non ne dia una giustificazione di non rilevanza reddituale, esse legittimamente sono poste a base dell’accertamento. Tale soluzione presta il fianco a una serie di motivate perplessità, in particolare in ordine alla effettiva esigibilità e proporzione dell’onere imposto al contribuente.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.