Non è irragionevole ritenere che le caratteristiche di una operazione economica tali da meritare un regime tributario favorevole (come nel caso di cessione di auto in regime del margine) debbano essere verificate, allegate e dimostrate dal contribuente, che ne trae vantaggio ed è più vicino alla realtà dell’operazione economica rispetto al Fisco; sembra più problematico, invece, verificare la «storia» del bene oggetto di cessione fiscalmente agevolata, soprattutto qualora questa «storia» non possa facilmente risultare da banche dati o da altri strumenti infomatici.

Individuazione dei doveri di diligenza del cessionario di auto usate in regime del margine e utilizzazioni di verbali di dichiarazioni di terzi, nota a Comm. trib. reg. Veneto, sez. IV, 28 novembre 2007, n. 42

MARCHESELLI, Alberto
2008-01-01

Abstract

Non è irragionevole ritenere che le caratteristiche di una operazione economica tali da meritare un regime tributario favorevole (come nel caso di cessione di auto in regime del margine) debbano essere verificate, allegate e dimostrate dal contribuente, che ne trae vantaggio ed è più vicino alla realtà dell’operazione economica rispetto al Fisco; sembra più problematico, invece, verificare la «storia» del bene oggetto di cessione fiscalmente agevolata, soprattutto qualora questa «storia» non possa facilmente risultare da banche dati o da altri strumenti infomatici.
2008
GT
fascicolo 2
154
157
imposta sul valore aggiunto; autoveicoli; regime del margine; diligenza; buona fede; diritto tributario
Marcheselli Alberto
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