La Corte di Cassazione è stata chiamata a risolvere la questione relativa alla revoca dei benefici concessi in favore del coltivatore diretto, per il mancato rispetto dell’intervallo temporale fissato ex lege, decorrente dall’acquisto del fondo da coltivare. Lo ius superveniens costituito dall’art. 11, 1° e 5° comma, d. lg. 18 maggio 2001, n. 228, ha comportato una riduzione del periodo di decadenza dai benefici da dieci a cinque anni, con un potenziale “effetto di consolidamento” delle agevolazioni conseguite da tutti i coltivatori diretti che abbiano acquistato il terreno da coltivare prima del 30 giugno 1996.

Imposta di registro. I benefici concessi in favore della piccola proprietà contadina si consolidano in cinque anni (Cass., sez. trib., 8 febbraio 2007, n. 2869)

MARCHESELLI, Alberto
2007-01-01

Abstract

La Corte di Cassazione è stata chiamata a risolvere la questione relativa alla revoca dei benefici concessi in favore del coltivatore diretto, per il mancato rispetto dell’intervallo temporale fissato ex lege, decorrente dall’acquisto del fondo da coltivare. Lo ius superveniens costituito dall’art. 11, 1° e 5° comma, d. lg. 18 maggio 2001, n. 228, ha comportato una riduzione del periodo di decadenza dai benefici da dieci a cinque anni, con un potenziale “effetto di consolidamento” delle agevolazioni conseguite da tutti i coltivatori diretti che abbiano acquistato il terreno da coltivare prima del 30 giugno 1996.
2007
edizione del 16 febbraio 2007
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coltivatore diretto; imposta registro
Marcheselli Alberto
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