Nel caso di attività prodromiche all’esercizio d’impresa, è inesatto ritenere che l’apparente destinazione a finalità imprenditoriali dell’operazione imponibile e la qualità soggettiva del soggetto passivo non bastino a configurare l’inerenza.Tali circostanze sono, al contrario, sufficienti, a meno che ad esse se ne accompagnino altre di segno opposto. In particolare, nel caso in cui l’attività non abbia poi avuto attuazione, è ragionevole ipotizzare che sia onere del contribuente dimostrare che ciò è stato determinato da ragioni intrinseche alla logica comunque imprenditoriale (ad es., esito negativo di valutazioni di redditività e simili).

Allegazione e prova dell’inerenza di costi detraibili per spese di impianto, nota a Cass., sez. trib., 14 luglio 2004, n. 13056

MARCHESELLI, Alberto
2004-01-01

Abstract

Nel caso di attività prodromiche all’esercizio d’impresa, è inesatto ritenere che l’apparente destinazione a finalità imprenditoriali dell’operazione imponibile e la qualità soggettiva del soggetto passivo non bastino a configurare l’inerenza.Tali circostanze sono, al contrario, sufficienti, a meno che ad esse se ne accompagnino altre di segno opposto. In particolare, nel caso in cui l’attività non abbia poi avuto attuazione, è ragionevole ipotizzare che sia onere del contribuente dimostrare che ciò è stato determinato da ragioni intrinseche alla logica comunque imprenditoriale (ad es., esito negativo di valutazioni di redditività e simili).
2004
fascicolo 44
3489
3494
redditi di impresa; imposte sui redditi; inerenza dei costi; onere della prova
Marcheselli Alberto
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