I coefficienti presuntivi di reddito previsti all’art. 11 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69 (così come convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154) e determinati con il D.P.C.M. 28 luglio 1989, sono utilizzabili sia per la rettifica delle dichiarazioni integrative o sostitutive dei redditi e degli imponibili IVA effettuate ai sensi dell’art. 14 del D.L. n. 69/1989, sia per le dichiarazioni ordinarie, anche relative ai periodi precedenti all’entrata in vigore della medesima normativa.

Questioni ancora attuali in materia di accertamento mediante coefficienti presuntivi, nota a Cass., sez. trib., 28 marzo 2003, n. 4733

MARCHESELLI, Alberto
2003-01-01

Abstract

I coefficienti presuntivi di reddito previsti all’art. 11 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69 (così come convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154) e determinati con il D.P.C.M. 28 luglio 1989, sono utilizzabili sia per la rettifica delle dichiarazioni integrative o sostitutive dei redditi e degli imponibili IVA effettuate ai sensi dell’art. 14 del D.L. n. 69/1989, sia per le dichiarazioni ordinarie, anche relative ai periodi precedenti all’entrata in vigore della medesima normativa.
2003
GT
fascicolo 7
632
635
accertamento imposte sui redditi; coefficienti presuntivi
Marcheselli Alberto
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