Suscita notevoli perplessità la posizione della Cassazione circa il divieto di prova testimoniale e di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà come mezzi di prova contraria. Nello statuire il divieto assoluto di utilizzabilità dell’uno e dell’altro mezzo di prova, invero, la Corte non compie alcuna valutazione in proposito al fatto che il diritto alla prova, come proiezione strumentale del diritto di azione (cioè di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi), non può tollerare limitazioni che rendano impossibile o irragionevolmente difficile la soddisfazione delle proprie ragioni.

Esclusa l’efficacia probatoria della dichiarazione di notorietà nel processo tributario, nota a Cass., sez. trib., Sent. 17 giugno 2008, n. 16348

MARCHESELLI, Alberto
2008-01-01

Abstract

Suscita notevoli perplessità la posizione della Cassazione circa il divieto di prova testimoniale e di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà come mezzi di prova contraria. Nello statuire il divieto assoluto di utilizzabilità dell’uno e dell’altro mezzo di prova, invero, la Corte non compie alcuna valutazione in proposito al fatto che il diritto alla prova, come proiezione strumentale del diritto di azione (cioè di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi), non può tollerare limitazioni che rendano impossibile o irragionevolmente difficile la soddisfazione delle proprie ragioni.
2008
fascicolo 36
2927
2930
processo tributario; prova testimoniale; testimonianza; diritti dell'uomo; diritto di difesa; prove; diritto alla prova
Marcheselli Alberto
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