Quando una situazione durevole nel tempo sia stata accertata in giudizio, l’assetto determinato dal giudicato è condizionato dalla permanenza immutata della situazione di fatto e di diritto . Nel caso particolare del mutamento normativo vi è, in definitiva, conflitto tra legge sopravvenuta e giudicato solo se la legge pretenda di incidere sugli effetti del giudicato anteriori alla data cui esso si riferisce. Tale conflitto non esiste se restano fermi gli effetti della situazione durevole accertati dal giudicato fino alla data cui esso si riferisce, mentre la legge sopravvenuta opera solo per il periodo successivo . A ben vedere tale conclusione non dipende solo dalla natura retroattiva (o meno) della norma sopravvenuta. Più precisamente, non è detto che, se la norma sopravvenuta è retroattiva, per ciò solo ci sia conflitto con il giudicato. Tale conflitto esiste solo se la norma sopravvenuta pretende di agire a ritroso fino oltre i confini dei rapporti coperti dal giudicato. Calando tali considerazioni nella fattispecie in esame, si ottiene la soluzione della controversia: il giudicato sulla rendita catastale era idoneo a coprire le sole questioni concernenti il rapporto e periodo oggetto del ricorso e della decisione definitiva, non quelle relative a rapporti e periodi successivi. Il legislatore poteva quindi liberamente ridisciplinare la determinazione della rendita per il periodo successivo al periodo accertato nel giudicato.

I limiti del giudicato sulla determinazione della rendita catastale, nota a Comm. trib. prov. Milano, sez. XXIII, 9 luglio 2007, n. 232

MARCHESELLI, Alberto
2007-01-01

Abstract

Quando una situazione durevole nel tempo sia stata accertata in giudizio, l’assetto determinato dal giudicato è condizionato dalla permanenza immutata della situazione di fatto e di diritto . Nel caso particolare del mutamento normativo vi è, in definitiva, conflitto tra legge sopravvenuta e giudicato solo se la legge pretenda di incidere sugli effetti del giudicato anteriori alla data cui esso si riferisce. Tale conflitto non esiste se restano fermi gli effetti della situazione durevole accertati dal giudicato fino alla data cui esso si riferisce, mentre la legge sopravvenuta opera solo per il periodo successivo . A ben vedere tale conclusione non dipende solo dalla natura retroattiva (o meno) della norma sopravvenuta. Più precisamente, non è detto che, se la norma sopravvenuta è retroattiva, per ciò solo ci sia conflitto con il giudicato. Tale conflitto esiste solo se la norma sopravvenuta pretende di agire a ritroso fino oltre i confini dei rapporti coperti dal giudicato. Calando tali considerazioni nella fattispecie in esame, si ottiene la soluzione della controversia: il giudicato sulla rendita catastale era idoneo a coprire le sole questioni concernenti il rapporto e periodo oggetto del ricorso e della decisione definitiva, non quelle relative a rapporti e periodi successivi. Il legislatore poteva quindi liberamente ridisciplinare la determinazione della rendita per il periodo successivo al periodo accertato nel giudicato.
2007
GT
fascicolo 11
965
970
processo tributario; giudicato; limiti temporali del giudicato; norme retroattive; retroattività
Marcheselli Alberto
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