I compensi corrisposti dalle società in accomandita semplice ai soci amministratori, ancorché unici accomandatari, in quanto costituiscono in ogni caso un costo oggettivo, sono deducibili (entro il limite prudenziale della misura corrente per gli amministratori non soci) ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. n. 597/1973 (ora art. 62 del T.U.I.R.), applicabile a tutte le prestazioni di lavoro dei soci, svolte a titolo subordinato o autonomo ed a prescindere dalla esistenza di un rapporto di rappresentanza organica tra la società ed il socio amministratore.
Deducibili dal reddito della s.a.s. i compensi per lavoro prestato dal socio unico accomandatario, nota a Cass., sez. trib., 20 gennaio 2003, n. 804
MARCHESELLI, Alberto
2003-01-01
Abstract
I compensi corrisposti dalle società in accomandita semplice ai soci amministratori, ancorché unici accomandatari, in quanto costituiscono in ogni caso un costo oggettivo, sono deducibili (entro il limite prudenziale della misura corrente per gli amministratori non soci) ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. n. 597/1973 (ora art. 62 del T.U.I.R.), applicabile a tutte le prestazioni di lavoro dei soci, svolte a titolo subordinato o autonomo ed a prescindere dalla esistenza di un rapporto di rappresentanza organica tra la società ed il socio amministratore.File in questo prodotto:
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