In materia di Iva, l’art. 51 d.p.r. 633/1972 prevede una presunzione legale relativa in virtù della quale i dati risultanti dai conti bancari e non transitati nelle scritture contabili del contribuente sono posti a base delle rettifiche, salvo che egli provi, in contrario, che tali dati non accedono a operazioni imponibili, ovvero che egli ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni Iva. L’operare di tale presunzione non è condizionato all’instaurazione del previo contraddittorio nella fase amministrativa né, per converso, sono previste speciali decadenze per l’offerta di prova contraria da parte del contribuente
Presunzioni legali e principio del contraddittorio, nota a Cass., sez. trib., 28 luglio 2000, n. 9946
MARCHESELLI, Alberto
2002-01-01
Abstract
In materia di Iva, l’art. 51 d.p.r. 633/1972 prevede una presunzione legale relativa in virtù della quale i dati risultanti dai conti bancari e non transitati nelle scritture contabili del contribuente sono posti a base delle rettifiche, salvo che egli provi, in contrario, che tali dati non accedono a operazioni imponibili, ovvero che egli ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni Iva. L’operare di tale presunzione non è condizionato all’instaurazione del previo contraddittorio nella fase amministrativa né, per converso, sono previste speciali decadenze per l’offerta di prova contraria da parte del contribuenteFile in questo prodotto:
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