In materia di Iva, l’art. 51 d.p.r. 633/1972 prevede una presunzione legale relativa in virtù della quale i dati risultanti dai conti bancari e non transitati nelle scritture contabili del contribuente sono posti a base delle rettifiche, salvo che egli provi, in contrario, che tali dati non accedono a operazioni imponibili, ovvero che egli ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni Iva. L’operare di tale presunzione non è condizionato all’instaurazione del previo contraddittorio nella fase amministrativa né, per converso, sono previste speciali decadenze per l’offerta di prova contraria da parte del contribuente

Presunzioni legali e principio del contraddittorio, nota a Cass., sez. trib., 28 luglio 2000, n. 9946

MARCHESELLI, Alberto
2002-01-01

Abstract

In materia di Iva, l’art. 51 d.p.r. 633/1972 prevede una presunzione legale relativa in virtù della quale i dati risultanti dai conti bancari e non transitati nelle scritture contabili del contribuente sono posti a base delle rettifiche, salvo che egli provi, in contrario, che tali dati non accedono a operazioni imponibili, ovvero che egli ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni Iva. L’operare di tale presunzione non è condizionato all’instaurazione del previo contraddittorio nella fase amministrativa né, per converso, sono previste speciali decadenze per l’offerta di prova contraria da parte del contribuente
2002
73, fascicolo 6, parte II
1284
1286
presunzioni tributarie; presunzioni legali; contraddittorio
Marcheselli Alberto
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