La Cassazione ha chiarito la questione del riparto di competenza tra Tribunale ordinario e Tribunale di Sorveglianza rispetto alla riabilitazione prevista dalla legge 3 agosto 1988 n. 327, con effetto estintivo degli effetti giuridici derivanti dalla sottoposizione a misura di prevenzione, rispetto alla analoga, ma distinta ipotesi di riabilitazione prevista dal codice penale per gli effetti delle sentenze di condanna
Misure di sicurezza. Riabilitazione penale e riabilitazione di prevenzione . (Cass., pen., 29 ottobre 2007 n. 39916)
MARCHESELLI, Alberto
2007-01-01
Abstract
La Cassazione ha chiarito la questione del riparto di competenza tra Tribunale ordinario e Tribunale di Sorveglianza rispetto alla riabilitazione prevista dalla legge 3 agosto 1988 n. 327, con effetto estintivo degli effetti giuridici derivanti dalla sottoposizione a misura di prevenzione, rispetto alla analoga, ma distinta ipotesi di riabilitazione prevista dal codice penale per gli effetti delle sentenze di condannaFile in questo prodotto:
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