La Corte costituzionale segna i precisi paletti che il legislatore deve rispettare nel caso intenda adottare leggi aventi ad oggetto la regolamentazione di fattispecie concrete e specifiche. Quando, in particolare, una legge sia indirizzata a vanificare l'efficacia di provvedimenti giurisdizionali prossimi a diventare definitivi, l'intervento legislativo è legittimo solo se sostenuto da finalità di ragionevolezza particolarmente evidente. Tale non è la generica "convenienza" economica per l'Erario, ancor più quando l'intervento determini una discriminazione tra soggetti e la lesione del legittimo affidamento delle parti del processo su cui la legge è di fatto destinata ad interferire

I limiti costituzionali delle c.d. leggi-provvedimento. (nota a Corte Cost., 13 luglio 2007 n. 267)

MARCHESELLI, Alberto
2007-01-01

Abstract

La Corte costituzionale segna i precisi paletti che il legislatore deve rispettare nel caso intenda adottare leggi aventi ad oggetto la regolamentazione di fattispecie concrete e specifiche. Quando, in particolare, una legge sia indirizzata a vanificare l'efficacia di provvedimenti giurisdizionali prossimi a diventare definitivi, l'intervento legislativo è legittimo solo se sostenuto da finalità di ragionevolezza particolarmente evidente. Tale non è la generica "convenienza" economica per l'Erario, ancor più quando l'intervento determini una discriminazione tra soggetti e la lesione del legittimo affidamento delle parti del processo su cui la legge è di fatto destinata ad interferire
2007
edizione del 27 luglio 2007
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http://dottrinaediritto.ipsoa.it/home.jsp
Marcheselli Alberto
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