La Corte costituzionale segna i precisi paletti che il legislatore deve rispettare nel caso intenda adottare leggi aventi ad oggetto la regolamentazione di fattispecie concrete e specifiche. Quando, in particolare, una legge sia indirizzata a vanificare l'efficacia di provvedimenti giurisdizionali prossimi a diventare definitivi, l'intervento legislativo è legittimo solo se sostenuto da finalità di ragionevolezza particolarmente evidente. Tale non è la generica "convenienza" economica per l'Erario, ancor più quando l'intervento determini una discriminazione tra soggetti e la lesione del legittimo affidamento delle parti del processo su cui la legge è di fatto destinata ad interferire
I limiti costituzionali delle c.d. leggi-provvedimento. (nota a Corte Cost., 13 luglio 2007 n. 267)
MARCHESELLI, Alberto
2007-01-01
Abstract
La Corte costituzionale segna i precisi paletti che il legislatore deve rispettare nel caso intenda adottare leggi aventi ad oggetto la regolamentazione di fattispecie concrete e specifiche. Quando, in particolare, una legge sia indirizzata a vanificare l'efficacia di provvedimenti giurisdizionali prossimi a diventare definitivi, l'intervento legislativo è legittimo solo se sostenuto da finalità di ragionevolezza particolarmente evidente. Tale non è la generica "convenienza" economica per l'Erario, ancor più quando l'intervento determini una discriminazione tra soggetti e la lesione del legittimo affidamento delle parti del processo su cui la legge è di fatto destinata ad interferireI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.