La Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale di alcune parti della norma dell’art. 116 d.p.r 309/1990 in tema di cura delle tossicodipendenze, laddove qualifica la libertà di scelta tra strutture pubbliche e private come livello essenziale della prestazione sanitaria e laddove vincola la destinazione delle liberalità ricevute dalle regioni alla finalità di cura della tossicodipendenza e secondo una ripartizione di competenza delle assemblee regionali, con ciò avendosi invasione da parte dello Stato di campo riservato alla funzione legislativa delle regioni
Illegittime alcune norme amministrative della disciplina degli stupefacenti. (Corte, Cost., 23 novembre 2007 n. 387)
MARCHESELLI, Alberto
2007-01-01
Abstract
La Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale di alcune parti della norma dell’art. 116 d.p.r 309/1990 in tema di cura delle tossicodipendenze, laddove qualifica la libertà di scelta tra strutture pubbliche e private come livello essenziale della prestazione sanitaria e laddove vincola la destinazione delle liberalità ricevute dalle regioni alla finalità di cura della tossicodipendenza e secondo una ripartizione di competenza delle assemblee regionali, con ciò avendosi invasione da parte dello Stato di campo riservato alla funzione legislativa delle regioniFile in questo prodotto:
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