La Cassazione si pone il quesito se, in caso di rinvio al giudice di merito per la sola determinazione della pena, fermo il giudicato sulla responsabilità, la questione circa l’intervenuta prescrizione del reato maturata prima della sentenza di cassazione (con conseguente asserita erroneità della sentenza medesima) possa già essere fatta valere con il ricorso per cassazione ex art. 625 bis c.p.p.

La condanna non è perfetta senza determinazione della pena. (Cass., pen., sez I, 21 giugno 2007 n. 24659 - M)

MARCHESELLI, Alberto
2007-01-01

Abstract

La Cassazione si pone il quesito se, in caso di rinvio al giudice di merito per la sola determinazione della pena, fermo il giudicato sulla responsabilità, la questione circa l’intervenuta prescrizione del reato maturata prima della sentenza di cassazione (con conseguente asserita erroneità della sentenza medesima) possa già essere fatta valere con il ricorso per cassazione ex art. 625 bis c.p.p.
2007
edizione del 20 luglio 2007
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Marcheselli Alberto
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