Il Tribunale di Milano affronta il problema se sia consentito al giudice di dichiarare preventivamente l’inammissibilità della contestazione suppletiva del PM, in caso di contestazioni che il P.M. espressamente dichiari di effettuare ai sensi dell’art. 517 c.p.p., ove risulti manifestamente insussistente il presupposto che legittima tale contestazione, e cioè la continuazione tra i fatti di cui alla originaria imputazione e quelli oggetto della contestazione successiva

Contestazioni suppletive del P.M. e controllo preventivo di ammissibilità del giudice. (nota a Trib., pen. Milano, sez. I 10 gennaio 2008)

MARCHESELLI, Alberto
2008-01-01

Abstract

Il Tribunale di Milano affronta il problema se sia consentito al giudice di dichiarare preventivamente l’inammissibilità della contestazione suppletiva del PM, in caso di contestazioni che il P.M. espressamente dichiari di effettuare ai sensi dell’art. 517 c.p.p., ove risulti manifestamente insussistente il presupposto che legittima tale contestazione, e cioè la continuazione tra i fatti di cui alla originaria imputazione e quelli oggetto della contestazione successiva
2008
edizione del 17 marzo 2008
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Marcheselli Alberto
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