L’autore analizza il recentissimo d.lgs. 4 agosto 2008, n. 142, con il quale il nostro ordinamento ha recepito la direttiva 6 settembre 2006, n. 2006/68, che modifica la II direttiva comunitaria in materia di conferimenti, capitale e azioni. Sono, in particolare, oggetto di esame le nuove regole che consentono di derogare all’obbligo di predisposizione della relazione di stima imposta dall’art. 2343 c.c. in caso di conferimento di beni e di crediti, sia in fase di costituzione della società (nuovi artt. 2343 ter e 2343 quater) sia in occasione di aumento del capitale (nuovi artt. 2440, 2° co. e 2440 bis).
Il «conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima» (artt. 2343 ter, 2343 quater, 2440 bis c.c. introdotti dal d. lgs. 4 agosto 2008, n. 142): osservazioni a prima lettura
Stefano A. Cerrato
2008-01-01
Abstract
L’autore analizza il recentissimo d.lgs. 4 agosto 2008, n. 142, con il quale il nostro ordinamento ha recepito la direttiva 6 settembre 2006, n. 2006/68, che modifica la II direttiva comunitaria in materia di conferimenti, capitale e azioni. Sono, in particolare, oggetto di esame le nuove regole che consentono di derogare all’obbligo di predisposizione della relazione di stima imposta dall’art. 2343 c.c. in caso di conferimento di beni e di crediti, sia in fase di costituzione della società (nuovi artt. 2343 ter e 2343 quater) sia in occasione di aumento del capitale (nuovi artt. 2440, 2° co. e 2440 bis).File in questo prodotto:
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068 CERRATO Il conferimento di beni in natura NDS 2008 19 6 ss.pdf
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