Il disavanzo di fusione può essere imputato alla voce “Avviamento” fino a concorrenza del suo valore reale. L’amministrazione finanziaria può sindacare il “valore dell’avviamento”, non essendo consentito – secondo il criterio della correttezza e veridicità del bilancio – iscrivere poste inesistenti e sopravvalutate.

"Avviamento" in sede di fusione e conferimento: il "valore iscritto" è sindacabile dal "fisco"

DEZZANI, Flavio;
2008-01-01

Abstract

Il disavanzo di fusione può essere imputato alla voce “Avviamento” fino a concorrenza del suo valore reale. L’amministrazione finanziaria può sindacare il “valore dell’avviamento”, non essendo consentito – secondo il criterio della correttezza e veridicità del bilancio – iscrivere poste inesistenti e sopravvalutate.
2008
27
1-4829
1-4834
FLAVIO DEZZANI; LUCA DEZZANI
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