Il disavanzo di fusione può essere imputato alla voce “Avviamento” fino a concorrenza del suo valore reale. L’amministrazione finanziaria può sindacare il “valore dell’avviamento”, non essendo consentito – secondo il criterio della correttezza e veridicità del bilancio – iscrivere poste inesistenti e sopravvalutate.
"Avviamento" in sede di fusione e conferimento: il "valore iscritto" è sindacabile dal "fisco"
DEZZANI, Flavio;
2008-01-01
Abstract
Il disavanzo di fusione può essere imputato alla voce “Avviamento” fino a concorrenza del suo valore reale. L’amministrazione finanziaria può sindacare il “valore dell’avviamento”, non essendo consentito – secondo il criterio della correttezza e veridicità del bilancio – iscrivere poste inesistenti e sopravvalutate.File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.