Il fondamento giuridico della rilevanza dei comportamenti fuori servizio dei lavoratori dipendenti di organizzazioni pubbliche non si risolve negli obblighi preparatori o accessori della prestazione lavorativa dedotta nel contratto desumibili dal generale obbligo di correttezza e buona fede nell’esecuzione della prestazione (art. 1175, 1176 e 1375 cod. civ.), o dall’obbligo di diligenza (art. 2104 e 2106 cod. civ.) ma trova fondamento nel dovere costituzionale di adempiere le proprie funzioni pubbliche con «disciplina e onore» (art. 54, co. 2, Cost.) che distingue il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione dai cittadini non esercenti funzioni pubbliche (art. 54, co. 1, Cost.). Per coloro che esercitano «funzioni pubbliche» secondo il dettato costituzionale i comportamenti tenuti fuori dalla sede e dall’orario di servizio assumono un particolare rilievo che non vale estensione dello status giuridico del dipendente pubblico oltre l’esercizio del proprio «ufficio» ma derivano dalla situazione di appartenenza del lavoratore ad una organizzazione pubblica che persegue interessi della collettività. La c.d. contrattualizzazione del rapporto giuridico di pubblico impiego non ha modificato il peculiare fondamento giuridico della rilevanza disciplinare dei comportamenti tenuti fuori servizio dai dipendenti di una pubblica amministrazione. Gli obblighi che concorrono a definire la prestazione del lavoratore dipendente di un’organizzazione pubblica non si esauriscono negli obblighi strumentali o c.d. di protezione (buona fede e correttezza) previsti dal codice civile in generale per tutti i rapporti di scambio ma derivano altresì dall’appartenenza del soggetto ad una organizzazione informata ai principi di legalità, di buon andamento e di imparzialità (art. 97 Cost.) con richiamo a tutte le fonti normative che disciplinano il funzionamento e l’attività di un’amministrazione pubblica e valgono a definire o comunque ad integrare le previsioni contrattuali.
La rilevanza dei comportamenti “fuori servizio” dei dipendenti pubblici
CASALINI, Dario
2009-01-01
Abstract
Il fondamento giuridico della rilevanza dei comportamenti fuori servizio dei lavoratori dipendenti di organizzazioni pubbliche non si risolve negli obblighi preparatori o accessori della prestazione lavorativa dedotta nel contratto desumibili dal generale obbligo di correttezza e buona fede nell’esecuzione della prestazione (art. 1175, 1176 e 1375 cod. civ.), o dall’obbligo di diligenza (art. 2104 e 2106 cod. civ.) ma trova fondamento nel dovere costituzionale di adempiere le proprie funzioni pubbliche con «disciplina e onore» (art. 54, co. 2, Cost.) che distingue il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione dai cittadini non esercenti funzioni pubbliche (art. 54, co. 1, Cost.). Per coloro che esercitano «funzioni pubbliche» secondo il dettato costituzionale i comportamenti tenuti fuori dalla sede e dall’orario di servizio assumono un particolare rilievo che non vale estensione dello status giuridico del dipendente pubblico oltre l’esercizio del proprio «ufficio» ma derivano dalla situazione di appartenenza del lavoratore ad una organizzazione pubblica che persegue interessi della collettività. La c.d. contrattualizzazione del rapporto giuridico di pubblico impiego non ha modificato il peculiare fondamento giuridico della rilevanza disciplinare dei comportamenti tenuti fuori servizio dai dipendenti di una pubblica amministrazione. Gli obblighi che concorrono a definire la prestazione del lavoratore dipendente di un’organizzazione pubblica non si esauriscono negli obblighi strumentali o c.d. di protezione (buona fede e correttezza) previsti dal codice civile in generale per tutti i rapporti di scambio ma derivano altresì dall’appartenenza del soggetto ad una organizzazione informata ai principi di legalità, di buon andamento e di imparzialità (art. 97 Cost.) con richiamo a tutte le fonti normative che disciplinano il funzionamento e l’attività di un’amministrazione pubblica e valgono a definire o comunque ad integrare le previsioni contrattuali.File | Dimensione | Formato | |
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