La ricerca muove dal dato che il profilo del fideiussore “idoneo”, nel diritto romano di epoca giustinianea, risulta tracciato soprattutto in relazione ad un particolare mallevadore giudiziale (il fideiussor iudicio sistendi causa), il quale garantiva la comparizione in giudizio del convenuto nel processo civile per libellum. Pertanto si è voluto, dapprima, ricostruire le caratteristiche e l’ambito di applicazione del corrispondente contratto, la fideiussio iudicio sistendi causa, nel quadro dell’articolato sistema cauzionale (composto altresì dalla cautio iuratoria e dalla nuda promissio) diretto ad assicurare, con la presenza in giudizio del convenuto, il contradditorio tra le parti processuali. Dopodiché, sono stati indagati i differenti requisiti di idoneità (capacità, solvibilità, facilitas conveniendi) del detto mallevadore. Considerando poi gli sviluppi successivi all’età di Giustiniano, si è appurato che, a partire almeno dal XII secolo, la fideiussio iudicio sistendi causa fu interessata da una progressiva riduzione dei suoi ambiti di impiego, sino a cadere sostanzialmente in desuetudine nella prassi giudiziaria dell’Europa continentale. Tuttavia le riflessioni elaborate dalla giurisprudenza romana di età classica e successivamente ricuperate nel Digesto giustinianeo, circa i requisiti di idoneità pretesi nel garante della comparizione in tribunale del reus, non sono affatto andate perdute; semmai sono state prima avulse dal loro contesto normativo, non più riconosciuto come vincolante, e poi addirittura valorizzate, dal momento che sono servite a definire le caratteristiche del fideiussore idoneo “in senso generale” (ivi incluso quello operante nel campo sostanziale). Questo fenomeno di decontestualizzazione e di valorizzazione delle regole romane chiaramente emerge in alcuni articoli dedicati all’obligatio satisdationis, presenti nei principali codici civili odierni (il francese, l’italiano, il tedesco, lo spagnolo) di derivazione romanistica. Sullo sfondo della ricerca stanno alcuni problemi giuridici transtemporali: quando l’obbligato, fornendo un fideiussore, può dirsi adempiente ? Chi deve accertare l’idoneità del fideiussore ? Quali sono le conseguenze, anche sul piano delle responsabilità dei soggetti coinvolti, dell’accettazione di un fideiussore non idoneo ? Quid iuris circa la posizione di chi dà e di chi riceve il fideiussore, se quest’ultimo, idoneo al momento della dazione-accettazione, perde questa qualità in un momento successivo ?

Fideiussio iudicio sistendi causa e idoneità del fideiussore nel diritto giustinianeo e nella tradizione romanistica

TRISCIUOGLIO, Andrea
2009-01-01

Abstract

La ricerca muove dal dato che il profilo del fideiussore “idoneo”, nel diritto romano di epoca giustinianea, risulta tracciato soprattutto in relazione ad un particolare mallevadore giudiziale (il fideiussor iudicio sistendi causa), il quale garantiva la comparizione in giudizio del convenuto nel processo civile per libellum. Pertanto si è voluto, dapprima, ricostruire le caratteristiche e l’ambito di applicazione del corrispondente contratto, la fideiussio iudicio sistendi causa, nel quadro dell’articolato sistema cauzionale (composto altresì dalla cautio iuratoria e dalla nuda promissio) diretto ad assicurare, con la presenza in giudizio del convenuto, il contradditorio tra le parti processuali. Dopodiché, sono stati indagati i differenti requisiti di idoneità (capacità, solvibilità, facilitas conveniendi) del detto mallevadore. Considerando poi gli sviluppi successivi all’età di Giustiniano, si è appurato che, a partire almeno dal XII secolo, la fideiussio iudicio sistendi causa fu interessata da una progressiva riduzione dei suoi ambiti di impiego, sino a cadere sostanzialmente in desuetudine nella prassi giudiziaria dell’Europa continentale. Tuttavia le riflessioni elaborate dalla giurisprudenza romana di età classica e successivamente ricuperate nel Digesto giustinianeo, circa i requisiti di idoneità pretesi nel garante della comparizione in tribunale del reus, non sono affatto andate perdute; semmai sono state prima avulse dal loro contesto normativo, non più riconosciuto come vincolante, e poi addirittura valorizzate, dal momento che sono servite a definire le caratteristiche del fideiussore idoneo “in senso generale” (ivi incluso quello operante nel campo sostanziale). Questo fenomeno di decontestualizzazione e di valorizzazione delle regole romane chiaramente emerge in alcuni articoli dedicati all’obligatio satisdationis, presenti nei principali codici civili odierni (il francese, l’italiano, il tedesco, lo spagnolo) di derivazione romanistica. Sullo sfondo della ricerca stanno alcuni problemi giuridici transtemporali: quando l’obbligato, fornendo un fideiussore, può dirsi adempiente ? Chi deve accertare l’idoneità del fideiussore ? Quali sono le conseguenze, anche sul piano delle responsabilità dei soggetti coinvolti, dell’accettazione di un fideiussore non idoneo ? Quid iuris circa la posizione di chi dà e di chi riceve il fideiussore, se quest’ultimo, idoneo al momento della dazione-accettazione, perde questa qualità in un momento successivo ?
2009
Jovene
1
201
9788824318693
- processo giustinianeo - fideiussio - cautio iuratoria - nuda promissio - in ius vocatio - exsecutores - tradizione romanistica
A. Trisciuoglio
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