Una volta che sia accertato che la fattura non rappresenta una reale operazione intervenuta tra l’apparente fornitore e l’apparente cliente, essa non può per definizione costituire prova del fatto che dà origine alla deduzione: un documento falso non può costituire una prova della circostanza falsamente rappresentata. Inoltre, la deduzione dei costi non sarebbe consentita perché vietata da espressa disposizione di legge: il comma 4-bis dell’art. 14 della legge n. 537/1993. Questa norma prevede, in effetti, che nella determinazione dei redditi non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, fatto salvo l’esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti.
Indeducibilità dei costi illeciti: una norma incostituzionale dagli esiti paradossali
MARCHESELLI, Alberto
2009-01-01
Abstract
Una volta che sia accertato che la fattura non rappresenta una reale operazione intervenuta tra l’apparente fornitore e l’apparente cliente, essa non può per definizione costituire prova del fatto che dà origine alla deduzione: un documento falso non può costituire una prova della circostanza falsamente rappresentata. Inoltre, la deduzione dei costi non sarebbe consentita perché vietata da espressa disposizione di legge: il comma 4-bis dell’art. 14 della legge n. 537/1993. Questa norma prevede, in effetti, che nella determinazione dei redditi non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, fatto salvo l’esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.