L’ordinanza n. 244 del 2009 della Corte costituzionale assesta un ulteriore colpo agli orientamenti svalutativi del contraddittorio nel procedimento tributario. Essa, sia pure nel contesto di una declaratoria di manifesta inammissibilità, assume l’interpretazione della norma dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, secondo cui l’omessa attivazione del contraddittorio, in assenza di espressa motivazione sull’urgenza, può determinare nullità dell’avviso di accertamento. Tale orientamento si raccorda agli orientamenti più recenti della Corte di cassazione e della Corte di giustizia UE, sulla centralità del contraddittorio procedimentale tributario.

Nullità degli avvisi di accertamento senza contraddittorio con il contribuente

MARCHESELLI, Alberto
2009-01-01

Abstract

L’ordinanza n. 244 del 2009 della Corte costituzionale assesta un ulteriore colpo agli orientamenti svalutativi del contraddittorio nel procedimento tributario. Essa, sia pure nel contesto di una declaratoria di manifesta inammissibilità, assume l’interpretazione della norma dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, secondo cui l’omessa attivazione del contraddittorio, in assenza di espressa motivazione sull’urgenza, può determinare nullità dell’avviso di accertamento. Tale orientamento si raccorda agli orientamenti più recenti della Corte di cassazione e della Corte di giustizia UE, sulla centralità del contraddittorio procedimentale tributario.
2009
anno 2009, fascicolo 36
2915
2921
accertamento tributario; contraddittorio; giusto procedimento tributario
Alberto Marcheselli
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