L'A. nel presente contributo si interroga sulla portata del principio di differenziazione regionale nel contesto dell'ordinamento costituzionale. In particolare, l'analisi si occupa del principio di differenziazione implicante la possibilità, formalizzata dalla Costituzione, di integrare e/o derogare l'assetto ordinario delle competenze delineato in Costituzione per tutte le Regioni ordinarie. Dopo aver effettuato una puntuale ricognizione delle tipologie di differenziazioni possibili nel Titolo V (precisamente agli articoli 116, 117, 118, 119, 122 e 123 Cost.), l'A. giunge a sostenere che la differenziazione costituisca "un'implicazione inevitabile" dell'attuazione del nuovo quadro costituzionale, poiché essa pervade tutte le più rilevanti attività e funzioni delineate nel Titolo V. Si segnala, peraltro, una differenza tra i diversi istituti di differenziazione. Vi sono, infatti, da un lato, "differenziazioni disponibili dalle Regioni" e "differenziazioni disponibili dallo Stato" che rispondono ad un modello di rapporti Stato-Regioni fondato sulla separazione e sulla gestione duale delle competenze; dall'altro lato, "differenziazioni disponibili sia dallo Stato che dalle Regioni" rispondenti ad un modello di integrazione e di gestione necessariamente unitaria delle competenze.
Esiste nel Titolo V un "principio di differenziazione" oltre la "clausola di differenziazione" del 116 comma 3?
POGGI, Anna Maria
2009-01-01
Abstract
L'A. nel presente contributo si interroga sulla portata del principio di differenziazione regionale nel contesto dell'ordinamento costituzionale. In particolare, l'analisi si occupa del principio di differenziazione implicante la possibilità, formalizzata dalla Costituzione, di integrare e/o derogare l'assetto ordinario delle competenze delineato in Costituzione per tutte le Regioni ordinarie. Dopo aver effettuato una puntuale ricognizione delle tipologie di differenziazioni possibili nel Titolo V (precisamente agli articoli 116, 117, 118, 119, 122 e 123 Cost.), l'A. giunge a sostenere che la differenziazione costituisca "un'implicazione inevitabile" dell'attuazione del nuovo quadro costituzionale, poiché essa pervade tutte le più rilevanti attività e funzioni delineate nel Titolo V. Si segnala, peraltro, una differenza tra i diversi istituti di differenziazione. Vi sono, infatti, da un lato, "differenziazioni disponibili dalle Regioni" e "differenziazioni disponibili dallo Stato" che rispondono ad un modello di rapporti Stato-Regioni fondato sulla separazione e sulla gestione duale delle competenze; dall'altro lato, "differenziazioni disponibili sia dallo Stato che dalle Regioni" rispondenti ad un modello di integrazione e di gestione necessariamente unitaria delle competenze.File | Dimensione | Formato | |
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