Nella fattispecie esaminata dalla Corte di Cassazione i contribuenti avevano assoggettato ad IVA e non ad imposta di registro una operazione avente ad oggetto la cessione a titolo oneroso avente ad oggetto degli immobili. L’ufficio aveva ripreso a tassazione l’operazione come cessione di ramo d’azienda, da assoggettarsi ad imposta di registro, sul presupposto, di fatto che tra le stesse parti era già avvenuta una cessione di azienda (avente ad oggetto vari immobili e attrezzature l’anno prima), debitamente assoggettata ad imposta di registro qualche anno prima e che questa seconda cessione sarebbe stata solo il complemento della operazione precedente. L’amministrazione, seguita dai giudici di merito, aveva tratto tale conclusione dal fatto che per gli immobili oggetto della seconda cessione risultavano progetti di ristrutturazione e licenze edilizie che li facevano configurare come ampliamenti del complesso aziendale di cui alla prima operazione. La Corte di Cassazione ritiene errate le soluzioni adottate da amministrazione e giudice di merito, osservando che la natura aziendale del bene, tale da costituire ramo di azienda, deve risultare già concreta e attuale. Un bene immobile non materialmente adibito alla attività di impresa dal cedente e di cui sia solo progettato l’asservimento alla attività non può considerarsi componente aziendale e la relativa cessione va assoggettata ad IVA e non ad imposta di registro.

Rettifica del valore di avviamento e prova delle perdite su crediti

MARCHESELLI, Alberto
2009-01-01

Abstract

Nella fattispecie esaminata dalla Corte di Cassazione i contribuenti avevano assoggettato ad IVA e non ad imposta di registro una operazione avente ad oggetto la cessione a titolo oneroso avente ad oggetto degli immobili. L’ufficio aveva ripreso a tassazione l’operazione come cessione di ramo d’azienda, da assoggettarsi ad imposta di registro, sul presupposto, di fatto che tra le stesse parti era già avvenuta una cessione di azienda (avente ad oggetto vari immobili e attrezzature l’anno prima), debitamente assoggettata ad imposta di registro qualche anno prima e che questa seconda cessione sarebbe stata solo il complemento della operazione precedente. L’amministrazione, seguita dai giudici di merito, aveva tratto tale conclusione dal fatto che per gli immobili oggetto della seconda cessione risultavano progetti di ristrutturazione e licenze edilizie che li facevano configurare come ampliamenti del complesso aziendale di cui alla prima operazione. La Corte di Cassazione ritiene errate le soluzioni adottate da amministrazione e giudice di merito, osservando che la natura aziendale del bene, tale da costituire ramo di azienda, deve risultare già concreta e attuale. Un bene immobile non materialmente adibito alla attività di impresa dal cedente e di cui sia solo progettato l’asservimento alla attività non può considerarsi componente aziendale e la relativa cessione va assoggettata ad IVA e non ad imposta di registro.
2009
edizione del 27 gennaio 2009
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cessione di azienda; diritto tributario
Alberto Marcheselli
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