Il contaente di un'assicurazione per conto di chi spetta non ha diritto a ricevere la prestazione dall'assicuratore, essendo l'assicurato l'unico legittimato. Tale ovvia affermazione pone problemi di giustizia sostanziale nei casi in cui il contraente, responsabile del sinistro, abbia preventivamente risarcito il danno al terzo. Egli apparentemente non trae vantaggio alcuno dall'assicurazione stipulata, per la quale ha pagato i premi, mentre l'assicuratore risulta così esonerato dall'obbligo di corrispondere l'indennizzo. Il contributo, dopo avere esaminato i tentativi dottrinali e giurisprudenziali per aggirare tali esiti applicativi, ne propone una giustificazione causale.
Il contratto di assicurazione “per conto di chi spetta” nel settore del trasporto di merci: riflessioni intorno alla posizione del contraente
RIVA, Ilaria
2009-01-01
Abstract
Il contaente di un'assicurazione per conto di chi spetta non ha diritto a ricevere la prestazione dall'assicuratore, essendo l'assicurato l'unico legittimato. Tale ovvia affermazione pone problemi di giustizia sostanziale nei casi in cui il contraente, responsabile del sinistro, abbia preventivamente risarcito il danno al terzo. Egli apparentemente non trae vantaggio alcuno dall'assicurazione stipulata, per la quale ha pagato i premi, mentre l'assicuratore risulta così esonerato dall'obbligo di corrispondere l'indennizzo. Il contributo, dopo avere esaminato i tentativi dottrinali e giurisprudenziali per aggirare tali esiti applicativi, ne propone una giustificazione causale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.