Il lavoro prende avvio dalla questione epistemologica, ancora aperta, circa la qualificazione e i contenuti essenziali del bonum coniugum, termine utilizzato dai codici di diritto canonico per indicare uno dei fini cui è ordinato il matrimonio. Le difficoltà di interpretazione derivano sia dal carattere complesso della nozione, che coinvolge elementi giuridici e metagiuridici, sia dall'ambiguità della sua origine, per il confluire di formule diverse provenienti da concezioni teoriche non sempre omogenee. Il significato della formula bonum coniugum, peraltro, deve essere compreso in rapporto ai presupposti concettuali del personalismo cristiano, che è l'impostazione antropologica ispiratrice della revisione della normativa. In tale contesto assiologico, il concetto assume un valore pregnante nella struttura del consorzio nuziale, non riducibile solo a un fine ulteriore ed eventuale della convivenza coniugale, in quanto può essere considerato il bonum perfettivo, personale e interpersonale, che sboccia e matura come una frutto dalla donazione reciproca tra gli sposi. Il bene dei coniugi, pertanto, costituisce l'ordinatio essendi della stessa deditio reciproca tra marito e moglie, che traduce giuridicamente la forza aggregativa dell'amore sponsale, Sotto il profilo soggettivo, pertanto, la disponibilità di fondo dei nubendi a costituire un'unione dedita al bene reciproco rappresenta la ratio agendi dell'impegno matrimoniale, la regola architettonica di condotta che ispira i progetti matrimoniali degli sposi e informa il complesso dei loro comportamenti nel corso della convivenza nuziale.
Il bonum coniugum tra ordinatio essendi e ratio agendi del matrimonio canonico
ZUANAZZI, Ilaria
2011-01-01
Abstract
Il lavoro prende avvio dalla questione epistemologica, ancora aperta, circa la qualificazione e i contenuti essenziali del bonum coniugum, termine utilizzato dai codici di diritto canonico per indicare uno dei fini cui è ordinato il matrimonio. Le difficoltà di interpretazione derivano sia dal carattere complesso della nozione, che coinvolge elementi giuridici e metagiuridici, sia dall'ambiguità della sua origine, per il confluire di formule diverse provenienti da concezioni teoriche non sempre omogenee. Il significato della formula bonum coniugum, peraltro, deve essere compreso in rapporto ai presupposti concettuali del personalismo cristiano, che è l'impostazione antropologica ispiratrice della revisione della normativa. In tale contesto assiologico, il concetto assume un valore pregnante nella struttura del consorzio nuziale, non riducibile solo a un fine ulteriore ed eventuale della convivenza coniugale, in quanto può essere considerato il bonum perfettivo, personale e interpersonale, che sboccia e matura come una frutto dalla donazione reciproca tra gli sposi. Il bene dei coniugi, pertanto, costituisce l'ordinatio essendi della stessa deditio reciproca tra marito e moglie, che traduce giuridicamente la forza aggregativa dell'amore sponsale, Sotto il profilo soggettivo, pertanto, la disponibilità di fondo dei nubendi a costituire un'unione dedita al bene reciproco rappresenta la ratio agendi dell'impegno matrimoniale, la regola architettonica di condotta che ispira i progetti matrimoniali degli sposi e informa il complesso dei loro comportamenti nel corso della convivenza nuziale.File | Dimensione | Formato | |
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